Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiIn merito alla diffida amministrativa prevista dal decreto 103/2024, in attesa di ulteriori linee guida, si richiede se la stessa possa essere applicata alla normativa dei saldi stagionali. Nello specifico qualora avessimo riscontrato che nei 40 giorni antecedenti alla data di inizio dei saldi (l.r. Liguria 01/2007) un esercizio in sede fissa abbia effettuato promozioni o saldi anticipati, può essere ritenuta questa una violazione sanabile e quindi soggetta a diffida?
Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103, in vigore dal 2 agosto 2024, introduce un nuovo sistema di controlli sulle attività economiche basato sul principio del “controllo collaborativo” anziché del “controllo sanzionatorio”.
In particolare, viene previsto, agli Articoli 1-6, il nuovo istituto della “diffida amministrativa”.
L’Articolo 1, comma 2, lettera d) del Decreto 103/2024 definisce la «diffida amministrativa» come un “…invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa.”.
L’Articolo 6 del Decreto 103/2024, rubricato “Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile” dispone, al comma 1, che “Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida.”.
L’Articolo 141, comma 1 della Legge regionale Liguria 2 gennaio 2007, n. 1, che individua le sanzioni amministrative per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per le vendite straordinarie e promozionali, per la vendita della stampa quotidiana e periodica, prevede che
“Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all'ingrosso, le forme speciali di vendita, le vendite straordinarie e promozionali e l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio.”.
In riferimento all’ipotesi di violazione oggetto del quesito, pertanto, al di là di ogni altra considerazione, poiché la relativa sanzione pecuniaria supera, nel massimo, gli euro 5.000 non può trovare applicazione il nuovo istituto della diffida amministrativa.
17 Gennaio 2025
Dott. Ambrogio Fichera
Parole chiave: diffida, controllo, saldi
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