Natura del contributo amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
18 Gennaio 2025

Con riferimento a quanto previsto dalla legge di bilancio che prevede, ai commi 636-641, la possibilità per i comuni di introdurre un contributo amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, si chiede qual è la natura di questa entrata (tributaria o extratributaria) e se la sua introduzione debba essere stabilita con atto di Consiglio o di Giunta comunale.

Risposta

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, all’articolo 1 commi 636, 637 e 638 dispone:

636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.

638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

I Comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana – presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11, 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 – al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore ad Euro 600,00= per ciascun richiedente maggiorenne.

Inoltre, si prevede che i comuni possano assoggettare a un contributo massimo di Euro 300,00=, per ciascun atto, le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente. Il contributo può essere ridotto per le richieste corredate dall’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce.

È previsto che i contributi siano acquisiti integralmente al bilancio del Comune e restano ferme le disposizioni vigenti materia di imposta di bollo.

L'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

L'articolo 42 comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, vengono individuate le competenze del Consiglio, fra le quali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi mentre la determinazione delle tariffe è assegnata alla Giunta Comunale quale organo a competenza residuale.

Essendo il servizio di certificazione erogato dall’ente l’entrata è da ritenersi extratributaria.

17 gennaio 2025

Andrea Dallatomasina

 

Parole chiave: contributo, cittadinanza, jure sanguinis

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