Assessore nel comune X e incarico ex art.1 comma 557 L.311/2004 nello stesso ente
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIn caso di assenza prolungata di un Dirigente, compete al Dirigente e al Segretario Generale individuati quali sostituti con Decreto del Sindaco, una retribuzione di risultato. Tale retribuzione di risultato, come va calcolata?
Si applica l'art.64 del nuovo CCNL 16.7.2024 che prevede la misura della stessa sino al 30% della retribuzione di posizione; oppure la retribuzione di risultato spettante al dirigente sostituito, va ripartita tra il Dirigente incaricato e il Segretario incaricato?
L’art. 40, cc. 1-2, CCNL 16.7.2024 dispone:
“1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico.
2. La percentuale di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 35, comma 1 lett. c) (Contrattazione integrativa)."
L’art. 64, c. 1, CCNL 16.7.2024 dispone:
“1. Negli enti con dirigenza, per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata al Segretario la copertura di posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento di ciascun ente, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo determinato sulla base della percentuale - da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico - stabilita presso l’ente dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 35, comma 1, lett. c). (…)
3. L’importo derivante dall’applicazione della presente disciplina deve essere comunque collegato alla performance del segretario ed erogata solo all’esito della procedura di valutazione della performance stessa.”
Perciò:
- se l’incarico ad interim è affidato ad altro dirigente, la retribuzione di risultato è pari a una percentuale definita in contrattazione integrativa che varia dal 15% al 30% della retribuzione di posizione del dirigente sostituito;
- se l’incarico ad interim è affidato al segretario comunale, la retribuzione di risultato è pari a una percentuale definita in contrattazione integrativa della retribuzione di posizione del dirigente sostituito, da collegare però alla performance complessiva del segretario.
In entrambi i casi, la retribuzione di risultato è rapportata al periodo effettivo di sostituzione.
16 gennaio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: retribuzione di risultato, dirigente, segretario, incarichi ad interim
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8111, sintomo n. QP8200
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ANAC - Parere anticorruzione 3 giugno 2025, n. 2129
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: