Edilizia scolastica: autorizzazione all’utilizzo dei residui contributi pluriennali
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Decreto del 12 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiRisultano in bilancio dei residui attivi (2003-2004 ) da mutui CCDD per le quote ancora da erogare per realizzazione di opere pubbliche oramai ultimate. Si chiede, il residuo attivo va cancellato o deve essere mantenuto in bilancio? Qualora al residuo attivo risultasse collegato un residuo passivo come va trattato ai fini del riaccertamento dei residui ?
Il residuo attivo va conservato e quello passivo se non vi sono obbligazioni giuridicamente perfezionate va cancellato e vincolato nell'avanzo?
I residui attivi concernenti quote di mutui ancora da erogarsi da parte della Cassa DD.PP. debbono essere conservati, e così facendo gli stessi concorrono alla formazione dell’avanzo di amministrazione: in tal senso si è espressa la Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 14 del 13 giugno 2017.
Qualora un residuo passivo risulti collegato ad uno di tali residui attivi, e nello stesso non risulti registrato alcun impegno, il medesimo dovrà essere eliminato in quanto insussistente (ovvero reimputato, nel caso in cui presenti un impegno avente esigibilità non scaduta al 31/12).
Ovviamente gli importi suddetti, corrispondenti ai residui attivi - derivanti da mutui - a fronte dei quali non risultano conservati residui passivi, andranno a determinare la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione.
Dott. Ennio Braccioni 29 marzo 2018
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Decreto del 12 giugno 2025
Decreto Interministeriale n. 116 del 16 giugno 2025
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Circolare 14 aprile 2025, n. 1308
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Dipartimento per la trasformazione digitale – 3 aprile 2025
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