Riscatto di laurea: gli anni di studio valgono per la pensione
INPS – 29 maggio 2025
Le novità apportate dalla legge di Bilancio 2025
Servizi Comunali Trattamento economico Trattamento pensionistico
La pensione anticipata contributiva, disciplinata dall'art. 24, comma 11 del D.L. 201/2011 (Legge Fornero di Riforma delle pensioni) e recentemente aggiornata dalla legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), e ora dalla legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) rappresenta una nuova opportunità per i lavoratori italiani, specialmente per coloro che non hanno versato contributi prima del 31 dicembre 1995.
La pensione anticipata contributiva consente, infatti, di uscire dal lavoro a 64 anni, con un anticipo di 3 anni rispetto alla pensione di vecchiaia ordinaria (che, ad oggi, prevede un’età pensionabile di 67 anni) e con soli 20 anni di contributi (entrambi i requisiti sono adeguabili alla speranza di vita), più una finestra di accesso attualmente pari a 3 mesi.
Il trattamento pensionistico è ottenibile dai lavoratori che risultano privi di contribuzione al 31 dicembre 1995; chi risulta avere contribuzione INPS OBG e/o Gestione Pubblica prima del 1996, può comunque avvalersi del trattamento pensionistico optando per il computo presso la gestione Separata (art. 3 D.M. n. 282/1996) acquisendo lo status di iscritto in regime “post ’95” e il diritto alle pensioni spettanti ai lavoratori c.d. contributivi puri.
Il principale ostacolo all’ottenimento della pensione anticipata contributiva a 64 anni, risulta essere la previsione di un importo soglia minimo: se l’ammontare del trattamento risulta al di sotto della soglia, non sussiste il diritto a pensione; se, invece, dovesse essere superiore all’importo soglia massimo, l’importo della pensione non potrà essere superiore al suddetto importo soglia (analogamente a quanto accade con la pensione anticipata flessibile quota 103). Al compimento del limite di età verrebbero meno i limiti minimi e massimi di importo soglia.
I requisiti necessari per ottenere la pensione anticipata contributiva per chi ha maturato il diritto entro il 31/12/2024 sono:
Una volta maturato il diritto per la liquidazione della pensione, come già sopra indicato, è necessario attendere una finestra mobile pari a tre mesi.
L'importo della pensione non può superare 5 volte il trattamento minimo, per il 2024 fissato ad € 2.993,05 mensili lordi. Questo limite è applicabile fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni) e rappresenta un’altra novità significativa introdotta dal 2024, rispetto alle normative precedenti.
Con i nuovi requisiti di accesso per chi matura il diritto dal 1/1/2025, in base alla modifica introdotta nella legge di Bilancio 2025, i requisiti di soglia e contribuzione sono cambiati passando a € 1.850,01 (3 volte il minimo INPS) e a € 3.083,35 (5 volte il minimo INPS). In particolare per quanto concerne l’importo soglia, concorre a raggiungere l’importo anche la rendita eventualmente spettante dai fondi di previdenza complementare. Inoltre il requisito contributivo passa da 20 a 25 anni.
Per meglio comprendere le caratteristiche della pensione anticipata contributiva, facciamo due esempi esplicativi:
Chi intende avvalersi di tale facoltà deve considerare che:
Infine, dal 2030, per tutti, l’importo soglia minimo salirà da 3 a 3,2 volte l’assegno sociale.
Si stima che attualmente, data la particolarità della prestazione, alla pensione anticipata contributiva potranno accedere un numero piuttosto limitato di lavoratori.
In ogni caso il Governo, con la prossima legge di bilancio (quella per il 2026) prevede di allargare il bacino di questa norma: l’obiettivo sarebbe quello di estendere questa misura anche ai lavoratori in attività prima di questa data (ovvero quelli in regime “misto”), un’opportunità che potrebbe potenzialmente consentire ad una platea di circa 80mila lavoratori di utilizzare questo canale di pensionamento anticipato. L’ostacolo da superare sarebbe però trovare i fondi per coprire la spesa che ammonterebbe circa 1 miliardo di euro.
INPS – 29 maggio 2025
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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