Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUn cittadino residente in questo comune risulta sottoposto a misure di sicurezza, nello specifico il giudice ha disposto la libertà vigilata presso una comunità dal 2022. La famiglia chiede la cancellazione del proprio nucleo familiare, in quanto né la moglie né i figli hanno più contatti con il cittadino.
Si chiede come procedere.
La richiesta di cancellazione proveniente dalla famiglia di origine della persona indicata nel quesito deve essere gestita come una segnalazione, finalizzata alla regolarizzazione della posizione anagrafica della persona in questione, la quale sembrerebbe non avere più la dimora abituale all’indirizzo di iscrizione anagrafica. I responsabili delle dichiarazioni anagrafiche (o meglio, i soggetti legittimati a rendere dichiarazioni anagrafiche) sono quelli indicati dall’art. 6 del d.P.R. n. 223/1989, in virtù del quale ogni componente maggiorenne della famiglia rende le dichiarazioni anagrafiche solamente per sé e per le persone su cui esercita la potestà o la tutela. Quindi o è il diretto interessato ad attivarsi per rendere la dichiarazione di trasferimento di residenza nel nuovo comune di dimora abituale (se la comunità è ubicata in altro comune) o la dichiarazione di cambio di indirizzo nel medesimo comune oppure, in mancanza, è l’ufficiale di anagrafe che è tenuto a provvedere d’ufficio, previo invito all’interessato a provvedere. (Art. 5 L. n. 1228/1954 “L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso”).
Peraltro, nell’ipotesi oggetto del quesito, non si tratterebbe comunque di cancellazione da ANPR ma di mutazione anagrafica da un comune all’altro o da un indirizzo all’altro del medesimo comune.
In conclusione, se la comunità in cui vive l’interessato si trova nel territorio di Codesto comune, si dovrà invitare questa persona a regolarizzare la propria posizione anagrafica; in mancanza di attivazione da parte dell’interessato, si deve procedere d’ufficio, previa verifica della sussistenza della dimora abituale all’indirizzo della comunità, che potrebbe opporre, indebitamente, resistenza alla registrazione anagrafica (l’esperienza insegna purtroppo che i responsabili delle comunità frappongano ostacoli alla registrazione anagrafica, eccependo pretesti e motivazioni non coerenti con la disciplina anagrafica).
Se invece la comunità si trova in altro comune, codesto ufficio dovrà inviare la segnalazione ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 223/1989); il comune che riceve la segnalazione è tenuto ad attivarsi per addivenire alla regolarizzazione della posizione anagrafica di questa persona.
15 Gennaio 2025
Dott.ssa Liliana Palmieri
Parole chiave: residenza, mutazione, misure di sicurezza
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