Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia. Modifiche al file XML
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
QuesitiUn dipendente dell’Ente fruisce dei permessi Legge 104/1992 per sé stesso, e si trova in comando presso la Prefettura di Cremona, essendo soggetto disabile in situazione di gravità ex art.3 co. 3 Legge 104/1992, si chiede se il dipendente è soggetto alle visite fiscali, tenuto conto del grado di invalidità civile 100%.
Ci sono varie motivazioni che giustificano l’esonero dal controllo medico fiscale.
L’esonero dalla visita domiciliare è previsto
In linea generale, per “patologia grave” si intende quella malattia che determina una importante riduzione funzionale, capace di diminuire fortemente la funzionalità di un organo, dell’apparato o del sistema. Invece, la “terapia salvavita” è quella cura che permette di salvare la vita al paziente (per esempio, la chemioterapia o l’emodialisi).
Con “causa di servizio” s’intende il riconoscimento di infermità o lesioni ricollegabili allo svolgimento della propria attività lavorativa.
L’INPS (con Circolare n. 95 del 7/6/2016) ha indicato una lista delle patologie che non prevedono l’obbligo di visita fiscale; tra queste, ad esempio, ci sono i trapiantati di organi vitali, dipendenti affetti da cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto e insufficienza renale acuta.
Per concludere, il dipendente comunale in questione, stante le sue condizioni, NON è soggetto a visite fiscali.
15 gennaio 2025
Dott. Giancarlo Menghini
Parole chiave: permessi 104, disabile, invalidità, visita fiscale
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8108, sintomo n. QP8197
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
INPS – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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