Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiSi richiedono delucidazioni in merito all'applicazione o meno della ritenuta d'acconto del 20% sulla liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di un terreno ricadente in zona omogenea C.
La norma di riferimento, art. 11, co. 5 e 6, L. 413/1991 e art. 35, co. 6, D.Lgs. 327/2001, dispone che sono imponibili come “redditi diversi” le indennità di esproprio, le somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi e le somme dovute per acquisizione coattiva a seguito di provvedimenti di urgenza relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2.4.1968, oppure destinate ad edilizia residenziale pubblica od economica e popolare di cui alla L. 18.4.1962, n. 167. L'art. 11, co. 5-9, L. 30.12.1991, n. 413, comprese le indennità di occupazione e gli interessi; dispone inoltre l'obbligo per gli enti erogatori di applicare una ritenuta del 20% sulle somme erogate alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attività di impresa. Ne consegue che le indennità di occupazione temporanea di terreni rientranti in zona omogenea C in situazioni che esulano dalle procedure espropriative non sono soggette a ritenute alla fonte.
15 gennaio 2025
Dott. Fabio Bertuccioli
Parole chiave: Ritenuta d’acconto 20%, occupazione temporanea
Per i clienti Halley: ricorrente n.QR5377, sintomo n.QR5414
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – 26 maggio 2025
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