Calcolo della superfice: riduzione del 25% per la pertinenza (box) non comunicante

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
15 Gennaio 2025

Un contribuente TARI mi presenta la seguente richiesta: "adeguamento della metratura del box che essendo non comunicante, va considerato il 25% della metratura. La legge di stabilità 2014 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI bisogna considerare l'80% della metratura totale". Chiedo: - è applicabile per legge (anche se non prevista dal Regolamento TARI) la riduzione del 25% per il box non comunicante?- se la superficie dichiarata va ricondotta all'80%.

Risposta

La base imponibile ai fini TARI, fino al completo allineamento dei dati catastali (ad oggi ancora non avvenuto) resta determinata dalla superficie calpestabile del locale/area.

L’utilizzo della superficie catastale determinata ai sensi del DPR 380/2001, resta consentita solo in fase accertativa da parte del Comune e, aggiungo, qualora non abbia a disposizione l’informazione riguardante la superficie calpestabile.

La superficie catastale viene determinata suddividendo i locali del fabbricato in vani, ognuno per i quali viene presa una certa percentuale di superficie lorda effettiva per il suo definitivo calcolo, come da tabella seguente:

La superficie catastale viene determinata suddividendo i locali del fabbricato in vani, ognuno per i quali viene presa una certa percentuale di superficie lorda effettiva per il suo definitivo calcolo, come da tabella seguente:

Quindi il fatto che un box non comunicante venga preso al 25% per il calcolo della superficie catastale, ai fini della TARI nulla innova, essendo la base imponibile legata alla superficie calpestabile (quindi il 100% della superficie netta del box). Se si prende la superficie catastale, bisogna solo ridurla del 20%, perché al suo interno è già stato tenuto conto delle diverse caratteristiche urbanistiche dei singoli vani.

14 gennaio 2025

Dott. Luigi D’Aprano

 

Parola chiave: Tari

Per i clienti Halley: ricorrente n.QT1789, sintomo n.QT1864

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