Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiAbbiamo ricevuto da un Comune la proposta di annotazione per l’atto di nascita di un cittadino (qui trascritto e iscritto nel comune che inviato la proposta) in seguito al riconoscimento tardivo di paternità. Il cittadino riconosciuto è maggiorenne e la proposta contiene il riferimento solo all’annotazione 146, pur contenendo nel testo il consenso del cittadino maggiorenne e la scelta del cognome.
Si chiede se sia possibile apporre l’annotazione così come ricevuta o se sia necessario inserire tre annotazioni differenti per il riconoscimento, il consenso e la scelta del cognome (146,147bis, 147ter).
La formula 146 viene utilizzata nel caso di riconoscimento successivo alla nascita con assenso o consenso reso contestualmente alla dichiarazione e con scelta del cognome sempre contestuale alla dichiarazione da parte del maggiorenne.
Nel caso descritto l’assenso prestato dal riconosciuto non doveva essere inserito nell’annotazione mentre la scelta del cognome se effettuata in quella sede è stata inserita correttamente. L’assenso del riconosciuto è oggetto di annotazione solo nel caso in cui sia prestato successivamente alla dichiarazione di riconoscimento (Formula 147/bis) e ugualmente la scelta del cognome è oggetto di annotazione autonoma (formula 147 ter) solamente nel caso in cui la scelta sia stata effettuata successivamente alla dichiarazione di riconoscimento.
Poiché l’annotazione di cui trattasi è già stata apposta sull’atto iscritto comunque si siano svolti gli eventi voi dovrete apporre l’annotazione sul vostro atto così come pervenuta.
14 Gennaio 2025
Dott.ssa Grazia Benini
Parola chiave: Annotazioni
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ministero dell’Interno – Circolare 16 magio 2025, n. 48
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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