Procedura di mobilità volontaria prima dell’interpello ex art. 3-bis, D.L. n. 80/2021

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
14 Gennaio 2025

L’Ente, ai sensi dell'articolo 3-bis, decreto-legge 9 giugno 2021, ha aderito ad un accordo con un altro ente per poter assumere tramite interpello da elenchi di idonei. Si chiede se a partire dal 2025 sia obbligatorio precedere l'interpello con la procedura mediante bando di mobilità volontaria ex. art. 30 del d.lgs. 165/2001.

 

Risposta

Dal 1° gennaio 2025, in assenza di proroghe rispetto al termine fissato dall’art. 3, c. 8, L. n. 56/2019, torna obbligatorio l’esperimento della procedura ex art. 30, c. 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001.

La norma del 2019 dispone:

“(…) al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ora si applica nuovamente l’art. 30, c. 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001:

Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”.

Ciò vale anche nel caso previsto dall’art. 3-bis, D.L. n. 80/2021.

La giurisprudenza è ormai consolidata intorno al principio secondo cui:

Dall’art. 30 comma 2- bis, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - secondo cui le Amministrazioni, prima di procedere all'indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre Amministrazioni pubbliche - si desume agevolmente la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità esterna rispetto alle selezioni concorsuali e perciò anche rispetto allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate e tale prevalenza della mobilità rispetto al concorso ed allo scorrimento della graduatoria non risulta illogica, dal momento che risponde ad esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa preferire l'utilizzazione di personale con esperienza acquista nell'esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per  un rilevante lasso di tempo continuativo, e perché si tratta di un lavoratore già stabilmente inserito nell'organizzazione della Pubblica amministrazione, non da reclutare mediante un'assunzione ex novo” (v. ad esempio Cass. Civ. Sez. lav., 18.05.2017, n. 12559; Consiglio di Stato sez. III, 13.12.2016, n. 5231).

Nel caso dell’art. 3-bis citato poi, sono possibili due casi distinti:

- all’interpello risponde un solo candidato idoneo

- all’interpello rispondono più candidati idonei.

Nel primo caso, si tratta di un utilizzo di graduatoria. Nel secondo, l’ente dovrebbe procedere secondo quanto indicato dal comma 4:

In presenza di più soggetti interessati all’assunzione l’ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile”.

Se, cioè, la procedura di mobilità ex art. 30, c. 2-bis è obbligatoria nel primo caso, a maggior ragione lo è nel secondo, che prevede la formazione di un’ulteriore graduatoria.

13 gennaio 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8099, sintomo n. QP8188

 

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