Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiSi chiedono chiarimenti in merito alla richiesta di esercitare attività di ambulante su area privata e circa il consenso del proprietario.
La Legge Regionale Sicilia n. 18 del 01/03/1995 recante “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche.”, all’Articolo 8, rubricato “Condizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”, Comma 15, prevede che “L’esercizio del commercio su area pubblica negli altri luoghi aperti al pubblico è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposte.”.
L’Articolo 27, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 114/1998 dispone che si intende “per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;”.
Pertanto, previo accordo tra il soggetto proprietario dell’area e il Comune e verificati tutti gli aspetti relativi alla sicurezza stradale, nonché adottato un apposito provvedimento, un’area privata può essere utilizzata per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Per la sua assegnazione dovranno essere utilizzate le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia.
13 gennaio 2025
Ambrogio Fichera
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Excursus normativo e situazione attuale
Corte Costituzionale – Sentenza 19 dicembre 2024, n. 210 e relativo comunicato
Consiglio di Stato, Sezione VI - Ordinanza 22 novembre 2024, n. 9413
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