Variazione di bilancio per riduzione dell’avanzo vincolato presunto applicato al bilancio

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
13 Gennaio 2025

Si chiede se è consentito, entro il 31.01.2025 (art. 187, c. 3 quater) fare una variazione di bilancio di consiglio in diminuzione dell'avanzo vincolato presunto applicato al bilancio di previsione 2025-2027 approvato entro il 31.12.2024 e relativa variazione in diminuzione del capitolo di spesa. Nello specifico si è applicato avanzo vincolato per 20.000 € sulla base della situazione al 30.11.2024. successivamente però entro il 31.12.2024 si è riusciti ad impegnare tale spesa.

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Risposta

Il bilancio di previsione 2025-2027, approvato dal consiglio comunale entro il 31 dicembre 2024 e che prevede una quota di 20.000 € di avanzo vincolato presunto, risulta predisposto sulla base della situazione al 30.11.2024, e quindi prima della chiusura dell’esercizio 2024: ne consegue che l’avanzo vincolato, come determinato dalla giunta e quindi applicato al bilancio, è il risultato di una stima, ed è proprio per tale motivo che il comma 3-quater dell’articolo 187 del TUEL prevede l’obbligo per la giunta di verificare, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, l’importo di detta quota vincolata, aggiornando di conseguenza, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, il prospetto allegato al bilancio di previsione. Per tale aggiornamento si utilizzando quindi i dati contabili risultanti alla chiusura dell’esercizio, ottenendo così un maggior grado di attendibilità nella determinazione delle quote vincolate; il suddetto obbligo è altresì ribadito dal paragrafo 9.2.5. del principio contabile applicato n. 4/2.

Poiché detto importo di 20.000 € è stato impegnato entro l’esercizio, il prospetto aggiornato del risultato presunto di amministrazione non esporrà più l’importo stesso: in tale situazione deve trovare applicazione quanto previsto dal secondo periodo del citato comma 3-quater, secondo il quale, se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente è tenuto a provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Si è quindi in presenza di due adempimenti distinti, per di più attribuiti alla competenza di due organi diversi: da una parte l’aggiornamento del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto, cui deve provvedere la giunta entro il termine del 31 gennaio, dall’altra la conseguente variazione di bilancio, che ha come presupposto l’intervenuto aggiornamento del prospetto e che è attribuita alla competenza del consiglio comunale.

Al riguardo si osserva che il termine del 31 gennaio - da ritenere peraltro ordinatorio - è previsto nei confronti della giunta per l’aggiornamento del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto, ma non per la conseguente - e obbligatoria - variazione di bilancio, che deve essere comunque disposta “immediatamente”, e cioè subito dopo, ma non necessariamente deve essere contestuale all’aggiornamento del prospetto, anche tenendo conto dei tempi e delle procedure necessarie per la convocazione del consiglio comunale.

Si conclude pertanto evidenziando che nella fattispecie illustrata nel quesito la delibera di variazione non solo è consentita, ma è obbligatoria.

10 gennaio 2025                                                                                 

Dott. Ennio Braccioni

 

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