Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2025): disponibili 4.1 milioni di euro
Dipartimento per la trasformazione digitale – 2 luglio 2025
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUna cittadina comunitaria cancellata per irreperibilità da un altro Comune ci chiede l'iscrizione anagrafica. La signora è vedova di un cittadino italiano e ci produce un documento di identità italiano. Il fatto di essere vedova di cittadino italiano le dà diritto alla nuova iscrizione senza ulteriori requisiti? È necessario un documento di identità valido per l’espatrio?
La cittadina comunitaria cancellata per irreperibilità, che ricompare e chiede l'iscrizione anagrafica, deve essere in possesso dei requisiti di soggiorno previsti dal d. lgs. n. 30/2007.
Infatti, essendo vedova non possiede più la qualità di familiare ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 30/2007, norma che include nel novero dei familiari “1) il coniuge 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”. Ciò a meno che questa persona non rivesta la qualità di ascendente a carico di un cittadino dell’unione che abbia autonomi requisiti di soggiorno o di un cittadino italiano.
Per quanto riguarda il documento di identità o riconoscimento che la medesima deve esibire ai fini identificativi, per prassi costante e per analogia è sempre stato applicato il criterio utilizzato per l’iscrizione per provenienza dall’estero, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 del d.P.R. n. 223/1989 (“Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente”) applicabile a cittadini italiani, comunitari e stranieri, nonché dall’art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 30/2007 relativo ai cittadini comunitari, norma che fa riferimento al documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
Tuttavia, il documento di identità in corso di validità rilasciato dall’autorità italiana, anche se non valido per l'espatrio, potrebbe essere ritenuto idoneo ai fini dell'identificazione della richiedente.
10 Gennaio 2025
Dr.ssa Liliana Palmieri
Dipartimento per la trasformazione digitale – 2 luglio 2025
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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