Commento della sentenza n. 46566 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione
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La sentenza n. 46566 del 18/12/2024 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione, ribadisce un importante principio posto a presidio del rischio di verificazione dei delitti di colposa offesa stradale alla vita e all’incolumità individuale.
La massima della Corte di Cassazione
Nel caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, a carico del conducente grava la colpa di non aver imposto l'uso del sistema di ritenuta.
Il caso
Una conducente veniva chiamata a rispondere del delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, perché in orario notturno, non avendo adeguato la condotta di guida alle caratteristiche della strada, dopo aver perso il controllo dell’autovettura, frenava bruscamente e collideva con la recinzione di un centro commerciale, cui seguiva il capovolgimento del veicolo, con conseguente decesso del passeggero che, senza indossare la cintura di sicurezza, viaggiava sul sedile posteriore, in violazione degli artt. 140, 141 c. 1 nn. 2 e 3, 142, 146 c. 1 e 172 cc. 1 e 2 C.d.S.
Il Tribunale, ritenuto non ravvisabile alcun profilo di colpa, considerato che la condotta sarebbe stata occasionata dall'improvviso attraversamento di un cane randagio, assolveva l’imputata perché il fatto non costituisce reato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 589 c. 2 c.p. - ratione temporis vigente - e 172 c. 1 C.d.S., in quanto la conducente non avrebbe verificato, anche con l'aiuto degli altri trasportati, l’utilizzo della cintura da parte del passeggero.
La motivazione della Cassazione
La Corte, preso atto delle conclusioni del perito nominato dal giudice, secondo cui l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe ragionevolmente impedito l'exitus della persona offesa, ha ritenuto il ricorso fondato.
Infatti, come da consolidato orientamento, il conducente di un veicolo, in base alle regole di comune diligenza e prudenza, è tenuto a esigere - prima della partenza, ma anche in itinere - che i suoi passeggeri indossino la cintura di sicurezza, arrivando, in caso di renitenza, a rifiutarne il trasporto, astenendosi dall’intraprendere la marcia, indipendentemente dal fatto che l'obbligo e la sanzione siano posti a carico di chi avrebbe dovuto fare uso del dispositivo di ritenuta.
La motivazione del giudice di merito, che aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell’imputata e il decesso, fondata sulla mancanza, a bordo del veicolo, di segnali acustici atti a segnalare il mancato utilizzo delle cinture da parte dei passeggeri posizionati sul sedile posteriore e l’inesigibilità per la conducente di svolgere un continuo controllo dei passeggeri, risulta viziata.
Infatti, l'art. 172 C.d.S. è posto a presidio del rischio di verificazione di eventi del tipo di quello verificatosi, laddove l'omissione della persona offesa di indossare la cintura configura quella condotta che può, al più, refluire sul grado di colpevolezza, ma non certo escludere o interrompere il nesso causale.
In conclusione, la Corte, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo giudizio, alla Corte di appello.
Osservazioni
Preso atto del principio di diritto affermato dalla Cassazione in relazione alla precedente formulazione del delitto di omicidio, aggravato dalla colpa stradale, si ritiene che oggi, all’esito dell’introduzione, a opera della L. 41/2016, del delitto autonomo di omicidio stradale, l’ipotesi in esame risulterebbe qualificabile ai sensi dell’art. 589-bis c.p. con riconoscimento della circostanza attenuante, a effetto speciale, di cui al comma 7, con diminuzione di pena fino alla metà, considerato che l'evento non risulta esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.
Con l’occasione si ricorda che, ai sensi del nuovo art. 218-ter C.d.S., introdotto dall’art. 4 c. 2 L. 177/2024, in caso di violazione dell’art. 172 cc. 10 e 11 C.d.S. commessa da conducente la cui patente risulti dall’A.N.A.G. avere un punteggio inferiore a 20, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione breve della patente per la durata di:
raddoppiabile nell’ipotesi in cui il conducente abbia provocato (con responsabilità almeno parziale nella causazione) un incidente stradale.
--> Per approfondire alcuni aspetti:
Modifiche in materia di accattonaggio
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 28 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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