Applicazione del comma 8, dell'art.225 del D.lgs. 36/2023 e progetti finanziati da altri fondi europei, diversi da PNRR e PNC

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
11 Gennaio 2025

Si chiede se, con riferimento agli affidamenti e alla relativa aggiudicazione, secondo un'interpretazione del comma 8, dell'art.225 del D.lgs. 36/2023, bisogna ricondurre i progetti finanziati da altri fondi europei, nel caso specifico il FEAMPA, alle stesse disposizioni del PNRR, ivi inclusi il DNSH, la parità di genere etc.

Risposta

Il comma 8 dell’art. 225 del vigente Codice dispone che  “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.”

La congiunzione “nonché” (inoltre, per di più) associa nella disciplina i contratti relativi ad investimenti pubblici finanziati tanto da risorse PNRR e PNC quanto quelli dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.

Pertanto, l’interpretazione della disposizione valida in ordine agli investimenti da PNRR e PNC deve estendersi agli interventi oggetto dei predetti programmi.

La disposizione transitoria di cui all’art. 225, comma 8, D.lgs. 36/2023 deve essere letta in combinato disposto con la previsione di cui all’art. 48, comma 3, secondo periodo, del D.L. 77/2021, inserita dall’art. 24 ter del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (articolo inserito dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103). In base a tale disposizione di nuova introduzione, riferibile alle procedure di affidamento indicate al comma 1 del citato art. 48 D.L. 77/2021, afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, trova applicazione l’art. 226, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, ai cui sensi “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”. Ne segue che alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1 luglio 2023 si applica il vigente Codice dei contratti.

In tal senso, si rammenta che il TAR Lazio, sentenza sez. II bis, 3 gennaio 2024, n. 134, ha affermato che alle procedure di affidamento di contratti finanziati con le risorse del PNRR (a cui sono aggiunte, come detto, quelle finanziate da PNC e dai programmi europei di cui sopra) indette successivamente al 1° luglio 2023 si applica il nuovo Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36/23. In particolare, il citato TAR ha affermato che l’art, 226 comma 8 citato si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati; la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 (richiamata dalla “premessa” del disciplinare di gara), collide con il ricordato disposto del comma 2 dell’art. 226 d. lgs. n. 36/23, che sancisce l’abrogazione del d. lgs. n. 50/16 a decorrere dal 01/07/23 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione, secondo cui “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

Nello stesso senso il TAR Umbria con la sentenza n. 758/23  ha stabilito che, per quanto non espressamente derogato o disciplinato diversamente dal d.l. n. 77/2021, le procedure di affidamento di appalti finanziati con risorse del Pnrr/Pnc ed avviate dopo l’1 luglio 2023 devono comunque essere regolate dalle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere ad esso riferito ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al d.lgs. n. 50/2016

Pure il TAR Toscana con la sentenza n. 493/24 ha osservato che “il portato normativo della disposizione di cui all’articolo 225, comma 8 sopra richiamata (del d.lgs. n. 36/2023, conferma, anche in vigenza del nuovo Codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.l. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso d.l. n. 77 del 2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023”.

09 gennaio 2025

Dott. Eugenio De Carlo

 

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