Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNel caso di congedo di maternità obbligatorio terminato nel 2024 è corretto corrispondere la seguente indennità per il successivo periodo di congedo parentale:
- retribuzione al 100% per i primi 30 giorni;
- per i successivi 30 giorni retribuzione all'80% per i giorni che sono fruiti nel corso dell'anno 2024, retribuzione al 60% per i giorni che sono fruiti nel corso dell'anno 2025;
- retribuzione al 30% per i periodi successi ai primi 60 giorni entro i 12 anni del figlio.
AGGIORNAMENTO
L'INPS con la Circolare nr. 95 del 26/05/2025 ha fornito le istruzioni operative in merito all'elevazione dell'indennità di congedo parentale, in seguito alle novità introdotte dalla Legge nr. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). La circolare è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato, ma costituisce un utile strumento per guidare le pubbliche amministrazioni nella corretta applicazione della norma. Il documento INPS conferma quanto espresso dal DFP nel parere di aprile 2025.
Viene quindi previsto:
-primo mese retribuito all'80% (che negli Enti locali è retribuito al 100%, come previsto dall'art. 45 comma 3 CCNL 2022, che riconosce ai dipendenti EELL un trattamento di maggior favore);
-secondo mese elevato all'80%;
-terzo mese innalzato all'80% (prima al 30%).
Le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi.
Quindi per accedere al terzo mese retribuito all'80% è necessario:
-che il genitore sia un lavoratore dipendente;
-che il congedo di maternità o di paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2024;
-che il congedo parentale sia fruito dal 1° gennaio 2025.
I periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia per adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età).
27 maggio 2025
Halley Informatica - Consulenza Normativa
AGGIORNAMENTO
In riferimento alle fasce retributive del congedo parentale, in seguito alle novità introdotte dall’art. 1 co. 217-218 della Legge nr. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), e alle interpretazioni difformi derivate dalla formulazione della disposizione normativa, si riporta il recente parere reso in data 11/04/2025 dal competente Dipartimento della Funzione Pubblica che chiarisce in maniera inequivocabile la corretta interpretazione normativa:
"Conseguentemente – e in sintesi - il secondo mese all’80% spetterà ai genitori che hanno terminato il congedo di maternità/paternità successivamente al 31 dicembre 2023; mentre l’ulteriore terzo mese all’80% spetterà esclusivamente a coloro che hanno terminato il congedo di maternità/paternità dopo il 31 dicembre 2024".
30 aprile 2025
Halley Informatica - Consulenza Normativa
L’art. 34, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001 come modificato dalla Legge di bilancio 2025 recita:
“1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.”
L’art. 1, c. 218, Legge di bilancio 2025 prevede poi quanto segue:
"218. Le disposizioni di cui al comma 217 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.”
Dunque, dal 1° gennaio 2025, il trattamento economico del congedo parentale per una dipendente con figlio fino a sei anni che ha terminato il congedo obbligatorio nel 2024 è il seguente:
- 1° mese: 100%
- 2° mese: 80%
- 3° mese: 80%
- successivi: 30%.
Rispetto al 2024, cioè, è stato soppresso il trattamento del 60% per il secondo mese (inizialmente previsto per gli anni successivi al 2024) e previsto un ulteriore mese all’80%.
9 gennaio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8089, sintomo n. QP8179
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Modelli personalizzabili
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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