Come l'art. 18-quinquies del D.L. 113/2025 ha modificato le regole di rendicontazione degli interventi Pnrr
Servizi Comunali Amministrazioni pubbliche Attuazione progetti PNRR Bilancio Rendiconto
L’art. 18-quinquies del D.L. 113/2025 ha modificato le regole di rendicontazione degli interventi Pnrr, prevedendone una drastica semplificazione. Ora sia le amministrazioni responsabili che i soggetti attuatori sono chiamati a rivedere le proprie modalità operative.
In generale, i contributi Pnrr funzionano come contributi a rendicontazione, per cui ai beneficiari è garantita fin dall’assegnazione la copertura piena in termini di competenza. Dal punto di vista della cassa, invece, l’art. 2 del D.M. 11 ottobre 2021 ha previsto che le risorse fossero rese disponibili dal servizio centrale in favore dell'amministrazione centrale titolare dell'intervento mediante un anticipo “previa semplice attestazione dell'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero dell'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività”.
Le risorse successive dovevano essere erogate per quote intermedie fino al 90 per cento massimo sulla base delle rendicontazioni presentate dai soggetti attuatori, mentre il saldo sulla base della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma e il raggiungimento di milestones e targets. Il descritto quadro è rimasto sostanzialmente invariato anche dopo le modifiche previste dal D.L. 13/2023 e dal successivo D.L. 19/2024, che si sono limitati a modesti interventi correttivi, volti sostanzialmente a rendere più semplice l’erogazione dell’anticipo e ad aumentarne la misura standard (dal 10 al 30 per cento). Il funzionamento di questo circuito ha però scontato rilevanti criticità, sotto forma di ritardi sia da parte degli attuatori nel popolamento della piattaforma ReGIS che delle amministrazioni centrali nel versamento degli anticipi, nell’esame e nei rimborsi dei rendiconti. Da qui la richiesta di un nuovo e più profondo intervento da parte del legislatore, che è arrivato con l’art. 18-quinquies del D.L. 113/2025.
L’art. 18-quinquies del D.L. 113/2025
Tale norma prevede che, ferma restando la vigente disciplina degli anticipi, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del Pnrr entro 30 giorni dalla richiesta, previa semplice attestazione, da parte degli attuatori, dell'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e dell'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e dalla normativa. Le modalità applicative sono state rimesse ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che ha confermato la deregulation prevista a livello di normazione primaria.
Per ottenere l’erogazione dei rimborsi, infatti, sono sufficienti la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall’ente e l’aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS ovvero l’impegno ad effettuarlo entro i 60 giorni successivi al trasferimento. Ciò, come detto, fino a concorrenza del 90 per cento dell’assegnazione previa semplice verifica formale della regolarità della richiesta.
Non troppo diverse le modalità previste anche ai fini del pagamento del saldo finale: sebbene in tal caso, le amministrazioni centrali debbano controllare anche la documentazione giustificativa delle spese dichiarate (al fine di accertarne la correttezza e l’ammissibilità, oltre che di verificare il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore) ciò avverrà solo a campione e quindi non in modo massivo. I controlli a campione sono finalizzati a produrre le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all’Unione europea, per cui gli attuatori sono tenuti a conservare, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento. Il termine di 30 giorni per il pagamento potrà essere interrotto laddove siano richieste integrazioni, che dovranno essere fornite entro 10 giorni.
La nuova procedura si applica a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del Pnrr, salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d’imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati. Le stesse regole valgono anche per le erogazioni relative ai progetti Pnrr finanziati a valere sul bilancio dello Stato, nonché, in quanto compatibili, alle erogazioni relative ai progetti non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del Pnrr a seguito della rimodulazione approvata da Bruxelles. Relativamente alle richieste di trasferimento già presentate, le amministrazioni centrali titolari di misura danno corso ai relativi trasferimenti con le modalità previste dal decreto, richiamando nella comunicazione di erogazione l’obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS eventualmente mancanti entro i 60 giorni successivi all’erogazione.
I rivolti operativi
La nuova disciplina sostituisce di fatto quella del citato D.M. 11 ottobre 2021, per cui sia a livello centrale che da parte dei soggetti attuatori si rende necessaria una revisione delle modalità operative fin qui definite. Sotto il primo profilo, ogni amministrazione responsabile dovrà rivedere i propri procedimenti adattandoli a quanto contenuto nel decreto attuativo dell’art. 18-quinquies, anche rispetto alle richieste di rimborso già presentate in base al quadro normativo attuale. Per gli attuatori, invece, sarà necessario definire molto bene le modalità di predisposizione e sottoscrizione delle attestazioni, perimetrando la responsabilità fra parte politica e parte tecnica. Resta ferma, come detto, l’obbligatorietà della puntuale archiviazione di tutta la documentazione, oltre che il corretto popolamento di REGiS nelle parti richieste dai Ministeri.
--> Per approfondire alcuni aspetti:
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Modelli personalizzabili
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: