Risposta del Dott. Manuel Casoni
QuesitiUn dipendente ha chiesto un permesso per matrimonio di 15 giorni ai sensi dell'art. 40 del ccnl 16.11.2022, con decorrenza dalla data della celebrazione. Prima del matrimonio ha subito un infortunio, non potendo fruire del permesso entro i 45 giorni, si chiede se può sfruttarlo dopo la scadenza prevista dal contratto.
L'art. 40 comma 2 del CCNL 16.11.2022, in merito alla disciplina del congedo matrimoniale, prevede:
“Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà concordare con il dipendente un ulteriore periodo per il godimento dello stesso.
Certamente un infortunio occorso al dipendente può rientrare tra gli eventi c.d. imprevisti, che non consentono di fruire del permesso entro il termine di 45 giorni descritto dalla norma.
Pertanto, il dipendente potrà richiedere di fruire del congedo matrimoniale in seguito, ma entro la scadenza del contratto, e non successivamente, concordando con il dirigente/responsabile un altro periodo di fruizione, compatibile con le esigenze del servizio.
Si ricorda che il congedo matrimoniale è esplicitamente garantito anche al dipendente a tempo determinato, così come si evince dall’art. 61 co. 1 lett. d) CCNL 2022: "possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 40 (Permessi retribuiti), comma 2".
8 gennaio 2025
Dott. Manuel Casoni
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