Liquidazione di compensi agli avvocati e limite di erogazione

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
08 Gennaio 2025

Per la liquidazione degli onorari legali agli avvocati dipendenti dell'ente e in riferimento al limite stabilito dall'art. 9 c.7 del D.L. 24/06/2014 n. 90, i compensi professionali di cui al c.3 e al primo periodo del c.6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. Si chiede se nel determinare il trattamento economico complessivo devono essere ricompresi anche i compensi professionali attribuiti agli avvocati dipendenti dell’Ente.

Risposta

Secondo la sezione regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei conti (del. n. 131/2024):

Il “trattamento economico complessivo”, cui fa riferimento il citato comma 7 per definire il limite rispetto al quale calcolare gli onorari liquidabili ai singoli avvocati pubblici, deve essere computato al netto dei ridetti compensi, a prescindere dal fatto che questi ultimi, in ragione della riconosciuta natura retributiva, concorrano, assieme alle altre voci stipendiali, a determinare il trattamento economico complessivo individuale ad altri fini. In caso contrario, ovvero se comprendesse anche gli onorari professionali, rispetto ai quali deve fungere da tetto, verrebbe meno la funzione di limite di spesa assegnatagli dalla norma.

Il predetto limite, infatti, ove calcolato unitamente ai medesimi compensi aventi fonte nell’art. 9, commi 3 e 6, del D.L. n. 90 del 2014, non sarebbe fisso, ma, aumentando in misura corrispondente agli stessi compensi professionali maturati, risulterebbe di fatto irraggiungibile o comunque incrementato degli emolumenti oggetto di limitazione, in contraddizione con la lettera e la finalità della legge, che prevede, espressamente e inderogabilmente, un tetto retributivo individuale specifico, parametrato alla remunerazione del singolo avvocato dipendente (chiaramente in aggiunta al tetto generale ancorato, viceversa, alla remunerazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione). Tale interpretazione appare aderente, peraltro, alla “ratio legis” finalizzata al contenimento dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici per l’esercizio di specifiche attività, in deroga al principio generale dell’onnicomprensività della retribuzione (ex multis, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn.48 e 98/2016/PAR, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n.76/2021/PAR).

Per effetto della disposizione di legge richiamata, dunque, l’avvocato alle dipendenze di una amministrazione pubblica non può percepire, in un anno, somme, a titolo di onorari e compensi professionali, in misura superiore al totale delle altre voci retributive al primo spettanti nel medesimo esercizio. Queste ultime sono costituite, oltre che dal trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione di anzianità ove spettante, indennità di comparto, etc.) anche da quello accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione, tuttavia, come esposto, di quello derivante dagli stessi compensi professionali spettanti agli avvocati.”

Ne segue che il limite del trattamento economico non deve includere anche i compensi per l’avvocatura.

7 gennaio 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8079, sintomo n. QP8170

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