Variante generale del PGT in caso di possesso del documento di scoping

Risposta del Dott. Salvatore Di Bacco

Quesiti
di Di Bacco Salvatore
04 Gennaio 2025

Si chiede una scaletta dei passaggi previsti dalla normativa per un Comune di 18 mila abitanti relativi alla variante generale del PGT nel momento in cui abbiamo il documento di scoping.

Risposta

Il Comune di xxxxxx in provincia di Bergamo pone un quesito in merito alle fasi e alle procedure da seguire per la VAS relativa ad una variante generale al PGT.

Si premette che, oltre alle normative nazionali da considerarsi, il procedimento di scoping per la verifica di assoggettabilità a VAS è disciplinato dalle leggi regionali.

La procedura di VAS, introdotta dalla Direttiva europea nel 2001 (Direttiva 2001/42/CE), è stata recepita a livello statale con il d.lgs. n. 152 del 2006 e dalla Regione Lombardia nell'art. 4 della l.r. n. 12 del 2005. Successivamente Regione Lombardia si è dotata di una propria disciplina in materia di VAS.

Il d.lgs. 152 del 2006 è stato recentemente modificato, relativamente alla disciplina concernente la VAS, dai seguenti atti normativi:

 

 

LE FASI DELLA VAS

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica, integrato al processo di elaborazione di un Piano o Programma (P/P), prevede le seguenti fasi:

 

  1. l'avvio del procedimento di approvazione del P/P e della relativa valutazione ambientale VAS da parte dell'Autorità procedente;
  2. la consultazione per la definizione dei contenuti del P/P e del Rapporto Ambientale sulla base di un Rapporto Preliminare, anche denominato Documento di scoping;
  3. la redazione del Rapporto Ambientale contenente anche lo Studio d'incidenza (se necessario), la Sintesi non tecnica e le misure per il monitoraggio;
  4. la messa a disposizione del P/P e del Rapporto Ambientale per la raccolta di pareri e osservazioni;
  5. l'espressione di un parere motivato da parte dell'autorità competente per la VAS;
  6. l'elaborazione di una dichiarazione di sintesi da parte dell'autorità procedente per informare sulla decisione, da allegare al provvedimento di approvazione del Piano o Programma;
  7. il monitoraggio ambientale del P/P durante la sua attuazione.

 

Per alcuni casi specifici, il procedimento di VAS di un Piano o Programma (P/P) prevede un procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS - sulla base di un documento preliminare con il quale si consultano i soggetti competenti in materia ambientale - che si avvia contestualmente all'avvio del piano o programma e che si conclude con la decisione di esclusione dalla valutazione o di assoggettamento ad essa (con atto formale dell'Autorità competente per la VAS).

In caso di assoggettamento a VAS la fase di consultazione per la definizione dei contenuti del P/P e del Rapporto Ambientale sulla base di un Rapporto Preliminare (Documento di scoping) si intende già espletata.

 

Le novità introdotte dalle leggi n. 108 del 29 luglio 2021, n. 233 del 29 dicembre 2021 e n. 142 del 21 settembre 2022, in materia di VAS, rendono ormai obsoleti alcuni aspetti della disciplina regionale: in particolare non risultano conformi alcuni punti dei modelli metodologici procedurali e organizzativi della VAS relativi a modalità e tempistiche delle fasi. Per tali aspetti si dovrà pertanto fare riferimento alla normativa statale.

 

TEMPISTICHE NELLA PROCEDURA DI VAS

 

Fase preliminare (scoping)

La consultazione preliminare di VAS (scoping) è di 30 giorni: in questa fase è previsto l'invio dei contributi all'Autorità competente per la VAS e all'Autorità procedente (art. 13, c. 1 del d.lgs. n. 152 del 2006).

La fase di scoping è di 45 giorni, salvo diversa comunicazione dell'Autorità competente per la VAS (art. 13, c. 2 del d.lgs. n. 152 del 2006).

 

Fase di consultazione pubblica

La consultazione sul Piano/Programma e sul Rapporto Ambientale è di 45 giorni (art. 14, c. 2 del d.lgs. n. 152 del 2006)

Il termine per l'espressione del parere motivato è di 45 giorni dalla scadenza delle consultazioni (art. 15, c. 1 del d.lgs. n. 152 del 2006).

 

Fase di monitoraggio

L'Autorità procedente deve trasmettere i risultati del monitoraggio ambientale, nonché le eventuali misure correttive adottate, all'Autorità competente per la VAS che deve esprimersi entro 30 giorni e verificare lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle Strategie di Sviluppo Sostenibile nazionale e regionale (art. 18, cc. 2 bis - 3 bis del d.lgs. n. 152 del 2006).

 

TEMPISTICHE NELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

La consultazione sul rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS è di 30 giorni: in questa fase è previsto l'invio dei contributi all'Autorità competente per la VAS all'Autorità procedente (art. 12, c. 2 del d.lgs. n. 152 del 2006);

Entro 90 giorni dalla messa a disposizione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS l'Autorità competente per la VAS, sentita l'Autorità procedente, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P dalla VAS (art. 12, c. 4 del d.lgs. n. 152 del 2006).

 

Si segnala, per gli approfondimenti metodologici e valutativi, che la S.V. dovrà far riferimento a quanto dettato dagli indirizzi generali per la valutazione dei piani e programmi dettati dalla delibera di consiglio regionale della Lombardia la n. 351 del 13 marzo 2007 :

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/817b7004-ae95-460c-bae7-7efb1986ea2a/dcr-351-2007.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-817b7004-ae95-460c-bae7-7efb1986ea2a-p9Xfx4S

 

e alla DGR n. 761 del 2010:

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/4c653d24-a348-4e87-b850-6454e62c8bb6/dgr-761-2010-testo-coordinato-approvazione-modelli-vas-1a-1s.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4c653d24-a348-4e87-b850-6454e62c8bb6-p9Xfx0d

 

Si ricorda inoltre che la VAS comprende la procedura di Valutazione d'incidenza (VIncA o VIC), qualora il Piano o Programma interessi siti della Rete Natura 2000 ed, eventualmente, la procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nei casi previsti dalla normativa. La valutazione dell'Autorità competente per la VAS deve dare atto degli esiti della VIncA e di quelli della Verifica di assoggettabilità a VIA, informando il pubblico.

Regione Lombardia ha definito dei criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS, VIncA e verifica di assoggettabilità a VIA) nel caso di Accordi di Programma a valenza territoriale (d.g.r. n. 2789 del 2011).

Il riferimento è la D.g.r. 16 dicembre 2019 - n. XI/2667:

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/2c0442ad-dc10-4835-88b5-4d0e3bd0d70d/dgr-2667-2019-criteri-coordinamento-vas-vinca-verifica-assoggettabilita-via.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2c0442ad-dc10-4835-88b5-4d0e3bd0d70d-p9Xfx13

 

INFORMAZIONE AL PUBBLICO E PARTECIPAZIONE NEI PROCESSI VAS

Si ricorda inoltre che l’informazione al pubblico e la partecipazione sono aspetti imprescindibili della VAS.

Dopo l’atto di avvio del procedimento per l’approvazione del Piano/Programma (P/P) e della relativa VAS, l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS e con specifico atto formale, deve individuare e definire:

 

  1. i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alle conferenze di verifica e/o valutazione;
  2. le modalità di convocazione delle conferenze di verifica e/o valutazione;
  3. i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
  4. le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

 

In Lombardia l’informazione al pubblico è garantita dall’obbligo di pubblicazione dei documenti sul sito Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS).

La consultazione avviene attraverso la convocazione delle conferenze di verifica/valutazione per i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati e la convocazione di Forum (o altre modalità) per il pubblico.

Nella fase preliminare lo scopo della consultazione è quello di raccogliere contributi per meglio definire i contenuti del Rapporto Ambientale, sulla base di un Rapporto preliminare (documento di scoping) che illustra l’ambito di azione del P/P su cui dovranno essere effettuare le opportune valutazioni. Il Rapporto Ambientale dà quindi atto della consultazione ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di scoping.

Durante la successiva fase di consultazione sono messi a disposizione il Piano, il Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio d’Incidenza (se necessario) e la Sintesi non tecnica, sui quali vengono raccolti pareri e contributi per la decisione finale del P/P.

Il parere motivato dell’Autorità competente per la VAS deve prendere in considerazione:

 

  1. i verbali delle conferenze di valutazione;
  2. i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
  3. le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico;
  4. la Dichiarazione di Sintesi che, tra le altre cose, deve chiarire come si è tenuto conto degli esiti di tutte le consultazioni.

 

Il processo di partecipazione integrato nel piano o programma è descritto e regolamentato dal punto 6 della d.c.r. n. 351 del 2007.

E' importante ricordare che le norme della Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge n. 108 del 16 marzo 2001, obbligano a informare il pubblico in modo tale da garantire ai soggetti interessati la possibilità di partecipare all'elaborazione di piani, programmi e politiche relative all'ambiente, promuovendo un bilanciamento tra sviluppo umano e sviluppo sostenibile e anticipando l’attuale processo di trasformazione della Pubblica Amministrazione, rendendola più trasparente e aperta alle istanze del pubblico.

 

VAS E VERIFICA DI ASSOGETTABILITA’ A VAS: QUALI PIANI E PROGRAMMI

 

La Valutazione ambientale strategica - VAS si applica a tutti i piani e programmi:

 

  1. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti da assoggettare a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o verifica di assoggettabilità a VIA;
  2. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. n. 357 dell'8 settembre 1997.

 

La verifica di assoggettabilità a VAS può essere effettuata, in luogo della VAS, per:

 

  1. i piani e programmi descritti sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;
  2. le modifiche minori dei piani e dei programmi descritti sopra;
  3. i piani e i programmi diversi da quelli descritti sopra che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

 

CASI DI ESCLUSIONE DELLA VAS

 

L’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che sono esclusi dal campo di applicazione VAS:

 

  1. i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
  2. i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
  3. i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
  4. i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

 

Il successivo comma 12 del citato art 6 dispone che per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

Regione Lombardia ha previsto ulteriori casi di esclusione dalla VAS. Nei modelli metodologici procedurali e organizzativi della VAS, al punto 2 "Ambito di applicazione" sono indicati eventuali casi di esclusione.

02 gennaio 2025

Geom. Salvatore Di Bacco

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QU365, sintomo n. QU373

 

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