Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del dott. Ambrogio Fichera
QuesitiUn’associazione della nostra provincia ha inviato al Suap la scia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande per una festa di tesseramento dalla durata di 3 giorni ma non specificando in alcun modo che sia un circolo. Non essendo un pubblico esercizio o nemmeno un circolo (nell'immobile era presente un negozio) e quindi non avendo chiesto la licenza alcolici all'Agenzia delle Dogane, possono somministrare alcolici superiori a 21°? L'accesso è libero?
Per inquadrare la fattispecie occorre fare riferimento all’Articolo 72 del Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, di cui alla Legge Regionale Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6. Il suddetto Articolo 72 dispone in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, prevedendo la presentazione di una SCIA, nelle zone non tutelate e il rilascio di una autorizzazione nelle zone tutelate.
Il comma 3 della citata disposizione regionale prevede che, per lo svolgimento dell’attività, è necessario il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie. Infine, il comma 4 prevede che “L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge.”.
Ne consegue che la somministrazione temporanea deve essere effettuata in occasione di un evento locale straordinario e negli stessi locali nei quali il medesimo evento si svolge. La festa di tesseramento di una associazione non sembra possedere le caratteristiche per costituire un evento pubblico, al quale è possibile riconnettere un’attività di somministrazione temporanea, ammenoché non venga organizzato e pubblicizzato come tale ed aperto non solo ai tesserati dell’associazione ma alla generalità del pubblico. In quest’ultima ipotesi però, il locale di svolgimento dell’evento deve possedere l’agibilità come locale di pubblico spettacolo, ai sensi dell’Articolo 80 TULPS, a seguito di sopralluogo da parte della Commissione di Vigilanza competente, o a seguito di relazione tecnica di professionista abilitato in caso di capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone (Articolo 141, commi 1 e 2 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635). Nel caso in cui il locale interessato risulti in possesso di agibilità, poiché la durata dell’evento supera le ore 24, dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione ex Articolo 68 TULPS.
Ai sensi dell’Articolo 70, comma 1 della Legge Regionale n. 6/2010, “La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.”.
Per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci in circolo privato, ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, deve essere presentata SCIA (Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali), o ottenuta specifica autorizzazione (Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali).
27 dicembre 2024
Dott. Ambrogio Fichera
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Excursus normativo e situazione attuale
Corte Costituzionale – Sentenza 19 dicembre 2024, n. 210 e relativo comunicato
Consiglio di Stato, Sezione VI - Ordinanza 22 novembre 2024, n. 9413
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