Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
QuesitiUn consigliere surrogato era membro della Commissione Elettorale Comunale (CEC). Con la nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del consigliere surrogato, sorge il dubbio su come debba essere gestita la sua sostituzione all'interno della CEC. Si chiede quindi se il nuovo consigliere debba automaticamente prendere il posto del vecchio consigliere nella CEC e quale sia la procedura corretta da seguire per tale sostituzione.
Per la soluzione al quesito occorre far riferimento al par. 11 della Circolare Ministero dell’Interno 1° febbraio 1986, n. 2600 (Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), sulla decadenza dei singoli componenti e dell'intera Commissione elettorale comunale.
L'art. 15, primo comma, prevede la decadenza per i membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza; ma non prima che siano trascorsi dieci giorni da quello in cui la proposta di decadenza - a cura del sindaco - sia stata notificata giudizialmente all'interessato.
La dichiarazione di decadenza, oltreché d'ufficio, può essere promossa anche da qualsiasi cittadino.
Nella considerazione, poi, che, come è dato rilevare, la costituzione e la durata in carica della commissione è collegata strettamente con la vita del consiglio comunale, di cui è diretta emanazione, è da ritenersi che la perdita della qualità di consigliere comunale per decadenza o dimissioni produca egualmente la decadenza da componente della commissione elettorale comunale, salvo i casi particolari previsti dall'art. 12, primo comma, secondo periodo e dall'art. 15, ultimo comma.
Pertanto, per evitare che chi non è più consigliere comunale continui a far parte della commissione, appare necessario che il consiglio comunale, nel dichiarare la decadenza o nell'accettare le dimissioni di un proprio membro, con lo stesso provvedimento ne dichiari altresì la decadenza da componente della commissione elettorale comunale.
Si tenga, inoltre, presente che il consiglio comunale non può procedere ad elezioni parziali per la sostituzione dei componenti effettivi e supplenti venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica della commissione stessa, come, del resto ha avuto modo di confermare il Consiglio di Stato nella adunanza generale del 31 agosto 1967, con parere n. 969.
Il divieto di sostituzione in parola si estende anche al componente che rappresenta la minoranza consiliare, nella considerazione che la norma di legge, che impone la rappresentanza della minoranza in seno alla commissione, è operativa soltanto all'atto della costituzione della stessa.
Peraltro, per assicurare il regolare funzionamento della commissione, il secondo comma dell'art. 15 disciplina la rinnovazione integrale di essa quando, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, i componenti, compresi i supplenti, si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni in prima convocazione.
In tal caso la commissione decade ed il consiglio comunale, con procedura d'urgenza, e nel termine massimo di un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza, deve procedere alla sua rinnovazione. Il citato art. 15, poi, al terzo comma, opportunamente stabilisce che sino a quando la commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.
23 Dicembre 2024
Dott. Antonio Cazzaniga
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