Calcolo compenso per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
21 Dicembre 2024

Il Comune sta procedendo all'affidamento della concessione della farmacia comunale.

Il codice dei contratti prevede all'art. 215 la nomina di un CCT (Collegio Consultivo Tecnico). La normativa prevede, quale compenso per i componenti, un importo non superiore allo 0,50% del valore dell'appalto (appalti non superiore a 50 milioni). Quali sono i criteri per stabilire eventuali percentuali inferiori? L'importo determinato si intende per l'intera durata della concessione? Come procedere alla nomina?

Risposta

La fattispecie indicata riguarderebbe la concessione della farmacia comunale, mentre l'art. 215, anch'esso indicato, riguarda uno strumento di soluzione della lite di tipo diverso dal rimedio giurisdizionale in ordine all'esecuzione di contratti pubblici relativi ad appalti di forniture e servizi. Come si legge nella relazione di accompagnamento al nuovo Codice le norme sul Collegio consultivo tecnico (CCT) danno attuazione al criterio direttivo della legge delega concernente “estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto”. L’istituto, temporaneamente introdotto dagli articoli 4 e 5 del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, successive modifiche e integrazioni, è confermato come rimedio generale per dirimere sul nascere i possibili contenziosi tra committente e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare l’esecuzione tempestiva e a regola d’arte del contratto di appalto. La creazione, obbligatoria per gli appalti sopra soglia, di un organismo consultivo e di mediazione e conciliazione destinato ad accompagnare l’esecuzione del contratto sin dal momento iniziale e per tutta la sua durata, è volta appunto ad evitare che dispute e contrasti che possono insorgere tra le parti ritardino o ostacolino l’esatto adempimento della prestazione contrattuale. Sostanzialmente, le norme mettono a regime il sistema già disegnato dagli articoli 4 e 5 del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, come integrato dalle linee guida predisposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate con d.m. Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022. Rimane in facoltà delle parti decidere se limitare il Collegio consultivo tecnico ad una funzione soltanto consultiva o attribuire alle sue decisioni valore di determinazione direttamente costitutiva di diritti e obblighi in capo alle parti. In ogni caso, l'inosservanza delle pronunce (pareri o determinazioni) del Collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del CCT, invece, è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Il rimedio è esteso agli appalti di servizi e forniture ed è posto un limite ai compensi spettanti ai singoli membri. Il comma 1 dell'art. 215, poi, demanda a un apposito allegato V.2, la disciplina di dettaglio sulle modalità di costituzione del Collegio.  

20 dicembre 2024

Dott. Eugenio De Carlo

 

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