Ai sensi dell’art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti a tempo parziale fino al 50% sono esentati dall’obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di attività lavorative ulteriori.
Nel caso, invece, di dipendenti a tempo pieno oppure a tempo parziale superiore al 50%, l’autorizzazione è prevista per tutti gli incarichi retribuiti.
Fanno eccezione a tale obbligo, oltre agli incarichi gratuiti, le seguenti fattispecie:
“Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino ((all'importo complessivo)) di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.”
L’attività di comparsa in prodotti cinematografici o televisivi non è compresa nell’elenco suddetto.
Pertanto, se retribuiti, tali incarichi:
- devono essere autorizzati per i dipendenti a tempo pieno oppure a tempo parziale superiore al 50%;
- non devono essere autorizzati per i dipendenti a parziale fino al 50%.
16 dicembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8043, sintomo n. QP8134