Variazioni anagrafiche e comunicazioni all’INPS

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
18 Dicembre 2024

Una cittadina residente vedova ha contratto nuovamente matrimonio.

Si chiede se il disposto dell'articolo 34 della Legge n. 903 del 21 luglio 1965 sia ad oggi vigente, in quanto la signora risulterebbe percettrice di una pensione di reversibilità del coniuge deceduto, o con ANPR la comunicazione di variazione dello stato civile venga automaticamente inviata all'INPS.

 

Risposta

La Legge 21 luglio 1965, n. 903, all’oggetto “Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza socialeall’articolo 34 viene riportato che “Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'istituto nazionale della previdenza sociale. Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.”

Questa disposizione è ancora in vigore, ma con l'entrata in vigore del funzionamento prima del sistema informativo INA - SAIA e poi della piattaforma di ANPR tale legge di fatto non è più applicabile sul piano operativo.

Chi lavora nei Servizi Demografici da parecchi anni ricorderà che le problematiche legate a modalità di comunicazioni, manifestamente superate, in passato si sono avute con INPS.

La Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 5645 del 22 maggio 2008 con oggetto “Sistema integrato di circolarità anagrafica - INA-SAIA”, riportava che “Per quanto sopra evidenziato e d’intesa con Agenzia delle Entrate, Inps e Motorizzazione, con i quali il collegamento telematica è già attivo, si chiede di volere invitare i sigg. Sindaci dei Comuni dei rispettivi ambiti territoriali ad attenersi alle seguenti istruzioni: 2) I Comuni che inviano le variazioni anagrafiche al sistema INA-SAIA con il tracciato AP5 non devono più comunicare all’INPS le variazioni anagrafiche cui sono tenuti per legge. Con l’utilizzo giornaliero di XML-SAIA versione 2, tracciato AP5 viene automaticamente assolto il relativo obbligo di legge”.

Oggi, dopo il subentro in ANPR, che com’è noto ha soppiantato l’INA – SAIA, risulta essere normativamente coperto, e pertanto, nessuna comunicazione dovrebbe essere inviata, specialmente tramite raccomandata (anch’essa ampiamente superata dalla PEC, che ai sensi del dPR 11 febbraio 2005 n. 68, ha lo stesso valore legale di una raccomandata A/R, se proveniente da una casella di posta elettronica certificata).

16 Dicembre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3591, sintomo n.QD3625

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