Modifica elaborati progettuali prodotti da un altro ente pubblico nell'ambito di un accordo di collaborazione

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
17 Dicembre 2024

Può un ente pubblico utilizzare e fare modificare degli elaborati progettuali prodotti da un altro ente pubblico nell'ambito di un accordo di collaborazione ex art. 15 l.241/1990, una volta scaduta la convenzione? Senza il consenso all'utilizzo da parte dell'ente che li ha prodotti?

Risposta

Sulla base dei minimi elementi forniti, si possono svolgere solo osservazioni di carattere generale di seguito riportate.

L’art. 15 L. 241/1990 rinvia ai commi 2 e 3 dell’art.11 della stessa legge che afferma secondo cui agli accordi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Al riguardo, si rammenta che il principio di correttezza (art. 1175, c.c.) costituisce il limite interno di qualunque posizione giuridica di origine contrattuale e contribuisce alla conformazione (in senso ampliativo o restrittivo) delle stesse posizioni, in modo di assicurare l’ossequio alla giustizia sostanziale del rapporto. Il principio suindicato (buona fede oggettiva) concorre a creare la regula iuris del caso concreto (Cass. 20.4.1994, n. 3775).

Ciò premesso, ove non sia disciplinato l’utilizzo postumo rispetto alla scadenza dell’accordo o diverso da quello dell'accordo stesso della documentazione messa a disposizione da una parte , occorre che si applichino i principi del C.C. tra cui quelli di buona fede e di correttezza tra le parti, segnalando all’altra parte l’intenzione di voler utilizzare la documentazione.

Peraltro, la normativa sul diritto di autore, L. 633/1941 (legge italiana sul diritto d'autore), che comprende il diritto morale e quello patrimoniale relativi ad un'opera, all’art. 11 conferma che gli enti pubblici sono titolari di diritto d'autore disponendo che «Alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. ….», mentre l'art. 5  esclude dal campo d'azione del diritto d'autore "i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, sia italiane che straniere".

Quest’ultima disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo, limitandosi ai testi ufficiali, con esclusione di altri documenti diversi dagli atti ufficiali, cioè quegli atti che sono esercizio della funzione amministrativa e del potere autoritativo. 

Sono esclusi dal diritto di tutela i documenti per cui la legge o volontariamente la PA preveda il riuso, come in materia informatica secondo le indicazioni AGID. 

16 dicembre 2024

Dott. Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QS3284, sintomo n.QS3355

 

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