Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell’ente. Al riguardo il principio contabile generale n. 10 prescrive la necessità della coerenza tra gli atti di programmazione ed il bilancio finanziario, ed in tale ottica il TUEL espressamente prevede per il rapporto tra DUP e bilancio che il primo si pone in una posizione di strumentalità rispetto al secondo, nel senso che è propedeutico al bilancio e ne costituisce atto presupposto (articolo 170, comma 5, del TUEL) mentre le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP (articolo 151, comma 1).
Qualora, come nel caso esposto nel quesito, vengano rilevate situazioni di mancata coerenza tra i suddetti documenti, è necessario provvedere alle conseguenti variazioni: tali variazioni, nei confronti di un bilancio non ancora approvato dal consiglio, sono rappresentate dagli emendamenti.
Pertanto nella descritta situazione non solo è possibile, ma è doveroso presentare uno o più emendamenti che, rettificando e/o integrando le previsioni precedentemente formulate, assicurino quella coerenza dei documenti contabili sopra ricordata.
A proposito degli emendamenti (istituto mutuato dalla esperienza parlamentare), si osserva che gli stessi consistono in proposte con le quali, nel corso dell’esame di una proposta precedentemente formulata (nella fattispecie, lo schema del bilancio di previsione) si propone di apportare modifiche al testo in esame, e possono essere presentati da ciascun singolo consigliere ovvero dalla giunta comunale, secondo le modalità ed i termini che ciascun ente ha definito nel proprio regolamento per il funzionamento del consiglio; in mancanza di regolamentazione dell’ente, troveranno applicazione le indicazioni riportate nel paragrafo 9.3.1. del principio contabile applicato n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio.
Qualora l’emendamento provenga dalla giunta dovrà essere formalizzato con apposita delibera, stante che la giunta opera attraverso deliberazioni collegiali (articolo 48, comma 1, del TUEL).
Così come lo schema di bilancio predisposto dalla giunta e sottoposto all’esame del consiglio è corredato del parere tecnico e contabile (articolo 49 del TUEL) e del parere dell’organo di revisione (art. 239, comma 1, del TUEL), anche ciascun emendamento, in quanto consistente in una proposta di modifica di detto schema, deve essere munito sia dei pareri di regolarità tecnica e contabile che di quello dell’organo di revisione.
Il consiglio procederà quindi preliminarmente all’esame e alla votazione degli emendamenti, per poi procedere alla approvazione finale dello schema di bilancio quale risulta modificato per effetto degli emendamenti approvati.
12 dicembre 2024
Dott. Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente n.QR5357, sintomo n. QR5394