Decorrenza dell'interdizione dai pubblici uffici in caso di provvedimento di cumulo di pene, ai fini della cancellazione dalle liste elettorali
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta al quesito di Roberto Gimigliano
QuesitiIl consolato di Nizza, a seguito bonifica elenco provvisorio elettori, ci ha comunicato che un nostro iscritto risulta sconosciuto allo schedario consolare (iscrizione solo lato Comune). Richiedono la cancellazione per irreperibilità ai sensi L.104/2002 art.1 tramite un provvedimento d'ufficio ad opera del Comune (non ci hanno inviato il cons.01 per la cancellazione presupponiamo proprio perché per loro non esiste). Facendo ricerche in archivio abbiamo trovato la comunicazione della Prefettura di Cuneo che nel 1992 ci inviava la scheda concernente l'iscrizione in aire del padre del soggetto interessato e il modello inviato al consolato (con timbro di ricevuta) dove in effetti è presente solo il padre. Nei nostri schedari la famiglia risulta trasferita in Francia nel 1969 ed iscritta in aire nel 1989. Tutto ciò premesso faccio presente inoltre che per conoscenza personale so che l'interessato si trova negli USA e visto la richiesta di cancellazione l'ho contattato sui social per chiedergli se volesse continuare ad essere iscritto ma non ho ricevuto risposta. A questo punto non sappiamo come procedere....
In ogni caso il cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE, viene cancellato dall'AIRE comunale per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:……omissis………”quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita in occasione delle due ultime consultazioni elettorali che si siano tenute con un intervallo non inferiore a un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea, con decorrenza dalla data in cui viene effettuata la cancellazione.”.
Trattandosi di cancellazione AIRE per irreperibilità presunta, essa richiede le stesse modalità di ogni provvedimento di cancellazione per irreperibilità presunta, quale ne sia il motivo.
La cancellazione va comunicata all'Ufficiale elettorale per quanto disposto dall'art. 16, 4 dPR 20/3/1967, n. 223 e succ. modif.
Occorre che Lei proceda adottando il provvedimento, sulla base della informativa consolare provvedendo all’affissione all'Albo pretorio ex art. 143 c.p.c. e dandone comunicazione alla Prefettura, al Ministero e al Consolato. La decorrenza sarà quella dell'adozione del provvedimento finale con cui è stata disposta la cancellazione.
Rif.normativi:
Leggen.470/1988
DPR223/1989
Circolare M.I.A.C.E.L. n.12 del 26/06/1990
Roberto Gimigliano 28/03/2018
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: