Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiCome poter gestire dal punto di vista delle registrazioni contabili (accertamenti/impegni), le economie del Fondo risorse decentrate dell’anno precedente?
Preliminarmente si osserva che tutti i risparmi di spesa conseguiti nei confronti del Fondo risorse decentrate, sia che riguardino la quota stabile del fondo sia la quota variabile, rappresentano economie che concorrono a determinare il risultato di amministrazione, e trattandosi di economie (e cioè di minori spese rispetto a quanto precedentemente impegnato) presupposto necessario è che sia stato stipulato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, e quindi siano stati assunti i correlati impegni.
Il paragrafo 5.2, lettera a), del principio contabile applicato n. 4/2 prevede infatti che gli impegni relativi al trattamento accessorio e premiante si assumono a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa, imputando contabilmente tali impegni agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (quindi nell’esercizio successivo per la quota relativa al trattamento premiante, nell’esercizio in corso per la restante quota): gli importi così impegnati ma non utilizzati nell’esercizio rappresentano delle economie di spesa che concorrono a determinare il risultato contabile di amministrazione, confluendo nella quota libera di detto risultato.
A proposito di tali economie - che in quanto tali non sono impegnabili - vanno comunque distinte due diverse situazioni:
a) le economie conseguite sulle componenti della parte variabile del Fondo rimangono definitivamente acquisite al bilancio dell’ente, e non sono quindi oggetto di impegno;
b) anche le economie relative alle componenti della parte stabile del Fondo non sono oggetto di impegno: tale economie vengono però in un certo senso “recuperate” in forza di quanto previsto dall’articolo 68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL 21 maggio 2018 il quale stabilisce che “”Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile“”: tali economie possono quindi essere utilizzate per la costituzione della quota variabile del Fondo dell’anno successivo.
10 dicembre 2024
Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
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