Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiUn cittadino marocchino vorrebbe procedere al riconoscimento tardivo del figlio minore già riconosciuto dalla madre, anche lei di cittadinanza marocchina. Purtroppo però non può effettuare il riconoscimento di persona. Si chiede se sia possibile procedere al riconoscimento dinanzi all’ufficiale di stato civile senza la presenza del padre.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, i diritti personalissimi sono regolati dalla loro legge nazionale, come prevede la nostra legge di diritto internazionale privato (L: n.218/1995). Gli eventi che li riguardano e che si verificano in Italia, tuttavia, sono soggetti alle regole sulla forma degli atti disposte dal nostro ordinamento.
Relativamente al riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio l’art.254 Codice civile indica esattamente la forma: Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
Nel caso in esame, escludendo l’atto di nascita (che è già stato formato senza il riconoscimento paterno), il riconoscimento prenatale (che non è avvenuto) e il testamento (presumendo che il padre non voglia attendere il proprio decesso per far conoscere la propria volontà di riconoscimento), rimangono soltanto “una apposita dichiarazione” davanti all’ufficiale dello stato civile o un altro atto pubblico (ovvero un atto notarile).
Pertanto il cittadino marocchino se vuole che il suo riconoscimento successivo abbia valore in Italia deve rispettare la forma che il nostro ordinamento prevede ossia l’atto pubblico ai sensi dell’art.2699 Codice Civile (cioè quello redatto dall’ufficiale dello stato civile oppure quello redatto dal notaio).
Tanto premesso, l’unica possibilità che il cittadino straniero avrebbe di non presentarsi di persona a sottoscrivere innanzi all’ufficiale dello stato civile un atto di riconoscimento successivo sarebbe, dunque, conferire ad un terzo una procura speciale. Questa procura speciale, però, essendo destinata ad un atto soggetto ad un requisito obbligatorio di forma dovrebbe essere conferita per atto pubblico, quindi da un notaio (in Italia o all’estero), ma, visto che il notaio può ricevere direttamente il riconoscimento successivo paterno, consiglierei il cittadino marocchino di fare il riconoscimento direttamente davanti al notaio e di far pervenire all’ufficiale dello stato civile l’atto di riconoscimento fatto davanti al notaio per l’annotazione sull’atto di nascita del figlio.
Se, nonostante le considerazioni fatte, il cittadino straniero volesse utilizzare lo strumento del riconoscimento successivo dinanzi all’ufficiale dello stato civile con una procura notarile, si ricorda che è previsto anche un nulla osta al riconoscimento da parte delle autorità del proprio Paese.
Infine il nostro ordinamento prevede, nel riconoscimento successivo, il consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo se il riconosciuto ha meno di 14 anni o l’assenso del riconosciuto se il minore ha più di 14 anni (art.45 DPR 396/2000), anch’essi espressi nello stesso atto pubblico o in un altro distinto atto pubblico anche antecedente (per il consenso) o anche posteriore (per l’assenso).
9 Dicembre 2024
Dott.ssa Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3573, sintomo n.QD3608
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ministero dell’Interno – Circolare 16 magio 2025, n. 48
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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