Il rifiuto ad adempiere dell'ufficiale dello stato civile
L'iter amministrativo da seguire
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiAlla luce del passaggio all’ANSC, si chiede quale sarà l’ente competente a ricevere la dichiarazione di nascita. Nella guida ANSC si fa riferimento al Comune di nascita che trasmette la dichiarazione al Comune di residenza della madre distinguendo il caso in cui siano entrambi digitali dal caso in cui il Comune di nascita è digitale e quello di residenza analogico.
Fin quando il comune di residenza della madre è analogico rimane in vigore la normativa attuale?
L’articolo 30 comma 4 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, prevede che “La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso l’utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.”
Il successivo comma 7 riporta “I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l’attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.”
Quindi, a meno che non venga modificato il contenuto dell’articolo 30 commi 4 e 7 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la dichiarazione di nascita può essere resa:
Cambierà con il subentro in ANSC l’eventuale trascrizione dell’atto di nascita “secondario”, quello inviato dal comune di nascita al comune di residenza dei genitori o quello inviato dal comune di residenza del padre a quello della madre.
5 Dicembre 2024
Andrea Dallatomasina
L'iter amministrativo da seguire
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ministero dell’Interno – Circolare 16 magio 2025, n. 48
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