Indicazione di parentela e affinità nella scheda anagrafica e gestione dei “figliastri”

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
07 Dicembre 2024

Si chiede se sia corretto inserire come grado di parentela "altro affine" a un bambino la cui madre risulta unita civilmente con una donna intestataria della scheda anagrafica.

Risposta

Con circolare n. 11 del 23 luglio 1996 il Ministero ha disposto l’eliminazione delle indicazioni di parentela non pertinenti alla materia anagrafica, lasciando solo l’indicazione dell’intestatario della scheda in quanto alcune amministrazioni comunali avevano rilasciato certificazioni non rispettose della riservatezza dei dati, e non previste dalla legislazione anagrafica. In particolare, viene specificato che “l’indicazione della parola figliastro ovvero anche di figlio adottivo, più semplicemente, di convivente, viola quegli essenziali precetti tendenti ad assicurare un concreto ed effettivo riconoscimento del diritto della persona alla riservatezza riguardo alle origini del proprio status di figlio in tutte le sue qualificazioni”.

La tutela della riservatezza aveva già formato oggetto della legge 31 ottobre 1955 n. 1064, ove all’articolo 1 si disponeva che l’indicazione della paternità e della maternità dovesse essere omessa, oltre che negli estratti per riassunto, nei certificati di nascita, di matrimonio e di cittadinanza, anche negli atti attestanti lo stato di famiglia, nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico, nonché in tutti i documenti di identità. La finalità della normativa era quella di tutelare la personalità di una determinata categoria di cittadini, tutela che nel caso delle adozioni è rafforzata dagli articoli 27 e 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184.

Tuttavia, con successiva circolare n. 3 del 20 gennaio 1997, oltre a confermare il divieto di utilizzo del termine “figliastro” nei rapporti di parentela si precisava che particolari esigenze certificative dei vincoli intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica potevano, su formale ed esplicita richiesta dell’interessato, comportare l’indicazione dei legami tra i componenti la famiglia anagrafica, nonché delle situazioni pregresse cui fa riferimento il comma 4 dell’articolo 35 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Si definisce figliastro/figliastra (codifica non più utilizzabile in ANPR) il/la figlio/a avuti dall'attuale partner in un precedente matrimonio, o i figli dell'ex partner avuti in un successivo matrimonio (o unione civile): è quindi un vincolo non derivante da legale di sangue ma creato al momento di una seconda unione con un’altra persona. Pertanto, fatte le dovute premesse, nei rapporti di parentela il termine “figliastro” dovrà essere sostituito con “convivente con legami di parentela” (qualora il genitore non si sia sposato con l’IS) oppure “affine” (qualora il genitore si sia sposato o unito civilmente con l’IS).

5 Dicembre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3570, sintomo n.QD3605

 

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×