Risposta al quesito del Dott. Ambrogio Fichera
QuesitiCon le conferenze unificate del 5 ottobre 2017 e 22 febbraio 2018 sono stati approvati gli schemi xml dei moduli standard sino ad ora approvati. Si chiede se la mancata generazione dei file xml renda il Responsabile SUAP dell'Ente inadempiente a quanto stabilito dalla norma o se sia sufficiente la pubblicazione e l'utilizzo dei moduli unificati in formato PDF.
Dato per scontato, anche se, purtroppo, non lo è sull’intero territorio nazionale, che i procedimenti amministrativi di competenza dei SUAP devono essere gestiti in forma telematica, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 160/2010, nell’Accordo sancito a livello di Conferenza Unificata nella seduta in data 22 febbraio 2018, con il quale è stato adottato l’allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ed edilizie, ad integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, è specificato, in premessa, che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, modificativo del Decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), i moduli unificati e standardizzati previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dall’articolo 24 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, “recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute” e ciò “al fine di garantire l’interoperabilità e lo scambio di dati tra le amministrazioni”.
Fermo restando che gli aspetti squisitamente tecnico-informatici esulano dalla competenza del sottoscritto, si ritiene che gli schemi dati in formato XML debbano essere utilizzati per l’aggiornamento delle procedure telematiche presenti nei portali regionali e comunali SUAP, anche per l’adeguamento delle procedure amministrative a quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, nonché per garantire l’interoperabilità tra le amministrazioni connesse nei suddetti procedimenti. Non va dimenticato che l’interoperabilità è necessaria per assicurare la gestione informatizzata dei procedimenti SUAP, a partire, ma non solo, da quelli indicati nella tabella A allegata al decreto legislativo 222/2016. Si ritiene comunque che l’interoperabilità, debba essere garantita comunque, in quanto condizione necessaria per l’applicazione dei nuovi regimi amministrativi, che vedono nel SUAP comunale l’unico punto di accesso (telematico) rispetto ai procedimenti relativi alle attività produttive.
Per quanto è dato di sapere al sottoscritto, il formato XML è in grado di consentire la gestione informatizzata dei procedimenti, diversamente dal vecchio formato PDF.
Dott. Ambrogio Fichera 20/03/2018
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