Istituto della Kafala e iscrizione anagrafica di minore

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
03 Dicembre 2024

Al fine dell’iscrizione anagrafica senza permesso di soggiorno di una minore straniera, in considerazione di quanto disposto dalla Direttiva congiunta del 21 febbraio 2007 del Ministero dell’Interno e del Ministero per le politiche per la famiglia in merito all’iscrizione dei minori stranieri in attesa del riconoscimento del provvedimento di adozione o in affidamento a scopo di adozione, si chiede se l'istituto della KAFALA o KAFALAH (custodia disposta dall’ordinamento marocchino) possa essere equiparato ad un provvedimento di adozione o affidamento a scopo di adozione.

Risposta

La kafala è istituto giuridico conosciuto nei paesi di diritto islamico, che prevede e crea un obbligo di educazione e mantenimento in capo ad un soggetto (denominato kafil) nei confronti di un minore (denominato makful) che viene affidato fino al raggiungimento della maggiore età o, per le donne, fino al matrimonio.

Vi sono due tipi differenti di kafala: quella realizzata attraverso un contratto conclusosi dinanzi ad un notaio che viene solitamente omologato da un giudice (kafala «consensuale» o «notarile»), e quella che si realizza attraverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria emanato al termine di una procedura volta all'accertamento dell'idoneità del kafil (persona singola o coppia di coniugi) a prendersi cura di un minore preventivamente dichiarato “abbandonato” (kafala «giudiziale» o kafala «pubblicistica»). In entrambi i casi i kafil si impegnano ad accudire il minore (makfoul), a offrirgli un adeguato ambiente famigliare e a educarlo e curarlo in ogni sua esigenza fino alla maggiore età. I kafıl, pertanto, risultano personalmente obbligati nei confronti del minore e devono provvedere a lui senza tuttavia veder sorgere alcun vincolo di filiazione con lo stesso, permanendo i rapporti giuridici tra il minore e la sua famiglia di origine.

La kafala è prevista tra le forme di protezione dei minori sia dalla Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo del 1989 (ratificata in Italia con la legge 176/1991) sia dalla Convenzione dell'Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori del 19.10.1996 (ratificata in Italia con la legge 101/2015) e presenta una disciplina sostanzialmente omogenea nel mondo islamico anche se, soprattutto a livello procedurale, la normativa di riferimento può variare in maniera considerevole tra Stato e Stato. Si tratta di un istituto giuridico analogo all’affidamento etero-familiare nel nostro ordinamento e pertanto non è contrario all’ordine pubblico, come più volte affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. S.U. 21108/2013; Cass. sentenza sez. I civile 1843/20159).

Detto questo la kafala è un provvedimento straniero di affidamento di un minore a soggetti che si assumono la responsabilità genitoriale sul medesimo, senza avere l'efficacia costitutiva del rapporto di filiazione tra il minore e gli affidatari, ovvero, non comporta il cambio delle generalità, né inserisce il minore nella linea di successione del tutore.

In Italia, questo istituto non corrisponde ad una adozione, neanche ad una adozione in casi particolari.

Potrebbe essere paragonato al vecchio istituto dell’affiliazione che, però, non esiste più e che si caratterizzava proprio per la finalità di assistenza e cura nei confronti di un minore in stato di bisogno. Analogamente alla kafala, non determinava un rapporto di filiazione.

Dato atto che la kafala non è assimilata ad una adozione o ad un affido pre-adottivo non è quindi possibile applicare la direttiva del 21 febbraio 2017 del Ministero dell'Interno e delle politiche per la famiglia, che prevede l’iscrizione del minore senza permesso di soggiorno.

Il bambino per poter essere iscritto deve avere il passaporto in corso di validità ed il permesso di soggiorno, e verrà inserito nella famiglia come “convivente” in quanto, come già detto, non si instaura un rapporto di filiazione.

2 Dicembre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3567, sintomo n.QD3602

 

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×