Emissione fattura e applicazione Iva in caso di riconoscimento royalty per l'utilizzo di un marchio per la realizzazione di un evento

Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
30 Novembre 2024

L'Ente ha riscosso dalla società affidataria del servizio per la realizzazione di un evento, una somma per l'utilizzo del marchio, ovvero da riconoscimento royalty per le edizioni 2023 e 2024, per la quale ha richiesto emissione fattura.

Chiediamo se sono presenti i presupposti di rilevanza commerciale, ovvero se l'Ente deve emettere fattura, la relativa applicazione/esenzione/fuori campo Iva.

Risposta

Per fornire risposta alla questione posta, occorre verificare la sussistenza del “requisito soggettivo” ai fini IVA. A tal proposito l’articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce, tra l’altro, che per gli enti non commerciali “(…) si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. …”. Il medesimo articolo 4, primo comma, prevede che “per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del codice civile”. Ne consegue che un ente non commerciale assume la qualifica di “soggetto passivo”, agli effetti dell’IVA, se pone in essere un’attività commerciale, ai sensi del citato primo comma dell’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, caratterizzata in particolare dai connotati della professionalità, organizzazione, sistematicità e abitualità. Con risoluzione n. 286/E datata 11 ottobre 2007 è stato chiarito che l’attività è organizzata in forma d’impresa quando implica la predisposizione di un’apposita organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’ottenimento di un risultato economico ovvero l’impiego e il coordinamento del capitale per fini produttivi nell’ambito di un’operazione di rilevante entità economica. La qualifica di imprenditore può conseguire anche dal compimento di un solo affare, in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui lo stesso si articola. Non è necessario, peraltro, a tal fine, che la funzione organizzativa dell’imprenditore costituisca un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest’ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va attribuita a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 8193 del 29 agosto 1997 e risoluzioni n. 148/E del 20 maggio 2002, n. 204/E del 20 giugno 2002 e n. 273/E del 7 agosto 2002). Nell’ambito della determinazione del presupposto soggettivo d’imposta l’articolo 9, della Direttiva CE del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112 (già articolo 4 della Direttiva CEE 17 maggio 1977, n. 388) prevede che soggetto passivo agli effetti dell’IVA sia “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”. Alla luce delle sopraesposte disposizioni normative, giurisprudenziali e di prassi andrà analizzata l’attività oggetto del quesito e, all’esito, andrà qualificata come “commerciale” o “non commerciale” ai fini IVA.

28 novembre 2024

Dott. Fabio Bertuccioli

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QR5338, sintomo n.QR5376

 

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