Variazione d’ufficio numero civico abitazione che non riportava nessun numero (snc)

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
28 Novembre 2024

Si chiede se successivamente all’attribuzione di un numero civico a una abitazione, che non riportava nessun numero civico (snc), la famiglia anagrafica che vi risulta residente, debba presentare una dichiarazione di cambio residenza o si possa variare il numero civico d'ufficio.

 

Risposta

L’articolo 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dispone che “Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica”.

L’articolo 41 comma 1 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, dispone che “Ogni area di circolazione (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente”.

Il successivo articolo 42 al comma 1 dispone “ Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente” mentre al comma 3 che “La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto nazionale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso”.

Quindi nel caso descritto nel quesito ritengo che la strada da percorrere sia la variazione d’ufficio del numero civico non attribuito da parte dell’ufficiale d’anagrafe.

Pertanto:

  • comunicazione di avvio del procedimento all’interessati in cui si preannuncia la variazione di indirizzo d’ufficio da via XY n. snc a via XY n. 2 (senza alcun trasferimento fisico di abitazione) ed assegnare 10 giorni di tempo per presentare osservazioni;
  • scaduto il termine, con provvedimento l’ufficiale d’anagrafe formalizzerà l’attribuzione del numero civico nonché la contestualmente variazione d’ufficio dell’indirizzo di residenza, comunicando che non vi è stato alcun trasferimento fisico di abitazione e che la decorrenza sarà quella del provvedimento.

In questo caso, ne deriverà qualche disagio alla famiglia interessata, ma non ci dovranno essere costi di alcun genere, in quanto per eventuali correzioni di indirizzo già comunicato a soggetti pubblici ed ai gestori privati di servizi pubblici (luce, acqua, gas, telefonia, ecc.) sarà lo stesso ufficio anagrafe, su indicazione del cittadino, a darne comunicazione, in modo che non si rendano necessarie volture.

Al cittadino rimarrà il compito di provvedere personalmente a comunicare il cambio di abitazione ad altri soggetti privati (banche, assicurazioni, datori di lavoro, ecc.) con cui sono in rapporto.

Inoltre, lo stesso ufficio anagrafe dovrà rilasciare, in esenzione da imposta di bollo e da diritti di segreteria (articolo 16, comma 8 della Legge 24 febbraio 1993, n. 537), tutti i certificati richiesti al fine di attestare che non si tratta di cambio di abitazione, bensì di una variazione d'ufficio dello stesso indirizzo di residenza.

Infine si ricorderà che la carta d’identità non dovrà essere rinnovata fino alla scadenza né aggiornata in caso di variazione della residenza né in caso di altri dati che nulla hanno a che fare con l’identificazione della persona (circolare Ministero dell’Interno n. 24 del 31-12-1992) e che, per quanto riguarda patente di guida ed eventuali libretti di circolazione, come indicato dalla circolare del Ministero dei Trasporti del 16-09-1994, n. 8916 – 8917/4600, la variazione nella toponomastica e nella numerazione civica disposta d’ufficio e senza effettivo cambio di abitazione, non è necessario che il titolare di patente di guida o i proprietari di veicoli debbano provvedere ad aggiornare l’indirizzo sui relativi titoli.

Sarà sufficiente allegare copia del certificato rilasciato dall’ufficio anagrafe ad ogni libretto di circolazione.

26 novembre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3556, sintomo n. QD3591

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