Pubblicazione di una determinazione di accertamento delle entrate in Amministrazione Trasparente

Risposta dell'Avv. Alessandro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Alessandro
27 Novembre 2024

Si chiede se la normativa vigente disponga l’obbligo di pubblicazione di una determinazione di accertamento delle entrate sia all’ Albo pretorio che in Amministrazione Trasparente.

Risposta

La determinazione dirigenziale in questione sarà oggetto di pubblicazione sull’Albo Pretorio online per il periodo previsto dalla legge, mentre per ciò che riguarda gli obblighi di trasparenza non si rinviene un obbligo specifico nel d.lgs. n. 33/2013 rispetto al singolo documento.

In relazione a tale ultimo profilo, in linea generale, l’art. 23 del decreto trasparenza (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi) prevede che “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Trattasi di un obbligo da assolversi mediante pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, e non dei provvedimenti in quanto tali.

La norma contenuta nell’art. 23 del d.lgs. 33/2013 stabilisce, in particolare, la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti ivi elencati (tra i quali non rientra quello oggetto del quesito), ma non esclude la possibilità di pubblicare altri elenchi di provvedimenti nel rispetto della disciplina della tutela della riservatezza: in tale caso, come chiarito da ANAC, la pubblicazione va fatta nella sottosezione “dati ulteriori” con un link ad essa nella sottosezione “Provvedimenti” (https://www.anticorruzione.it/-/obblighi-di-pubblicazione-concernenti-i-provvedimenti-amministrativi-art.-23-d.lgs.-33/2013-). 

26 novembre 2024

Avv. Alessandro Rizzo

 

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