Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiIn questo comune vi è un’area di circolazione denominata Via Xxxxxx Xx Xxxx che presenta un’intersezione di circa 100 metri a fondo chiuso parzialmente priva di numerazione.
Si chiede se sia possibile rinominare con delibera di Giunta tale area a fondo “Vicolo Xxxxxx Xx Xxxx” e se sia necessaria l’autorizzazione della Prefettura.
Nell’ambito del territorio urbano o extraurbano ogni spazio del suolo pubblico o ad uso pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo e simili, situato all’interno del territorio comunale, compresa anche la viabilità privata purché ad uso pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.
Ai fini dell’esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere ad un’accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità avendo cura di identificare un segmento o più segmenti consecutivi formanti una spezzata aperta nel caso di strade e simili, e segmenti consecutivi formanti una spezzata chiusa nel caso di piazze e simili, a cui assegnare un odonimo a sé stante. Non sono ammessi con lo stesso odonimo più segmenti non consecutivi a meno che l’interruzione tra di essi non sia determinata a una spezzata chiusa rappresentante una piazza, una rotonda e simili.
L’assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di viabilità privata chiusa al pubblico.
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 10 del 8 Marzo 1991, all’oggetto “Atto di deliberazione del Comune in materia di toponomastica”, afferma che è di competenza della Giunta Comunale la denominazione di nuove strade, piazze, monumenti o altri luoghi aperti al dopo l’entrata in vigore della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, e non più del Consiglio Comunale.
Delibera che dovrà essere trasmessa alla compente Prefettura per l’acquisizione del parere rilasciato dal Presidente della Deputazione di Storia Patria previsto dall’articolo 1 della Legge 23 giugno 1927, n. 1188.
26 novembre 2024
Andrea Dallatomasina
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