36% di servizi a domanda da assicurare per l'Ente in dissesto e possibilità di prevedere riduzioni

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
27 Novembre 2024

Ente in dissesto finanziario, che è in attesa di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Ministero.

Per la costruzione delle tariffe dei servizi a domanda individuale si chiede se la copertura del 36% (così come riportato nell’art. 243 del TUEL) da assicurare, sia intesa come media totale delle percentuali dei servizi, oppure se il 36% debba essere assicurato per ogni servizio. Inoltre si chiede se vi sono sentenze o pronunce giurisprudenziali sulla possibilità per gli enti in dissesto di erogare agevolazioni o esenzioni rispetto al pagamento di refezione scolastica o trasporto scolastico, oppure se vale la discrezionalità amministrativa.

Risposta

L’articolo 243, comma 2, del d.lgs. 267/20000 dispone che gli enti locali strutturalmente deficitari siano soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi mediante un’apposita certificazione che verifichi che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

Di conseguenza, la percentuale minima non è da intendersi per ogni servizio ma nel costo complessivo della gestione.

Il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale (Corte dei conti Puglia, Sezione controllo, n. 76/2019 e Corte dei conti Piemonte, Sezione controllo, n. 46/2019, Corte dei conti Campania, Sezione controllo, n. 126/2018).

Per la possibilità di erogare agevolazioni o esenzioni si conferma la volontà legislativa di escludere la gratuita elargizione per le prestazioni afferenti ai servizi pubblici a domanda individuale, rinvenibile nell'obbligo per gli enti che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale di rispettare la soglia minima di copertura dei servizi a domanda individuale (Corte dei conti Sicilia, Sezione controllo, n. 70/2016).

26 novembre 2024

Dott. Paolo Dolci

 

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