Possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria anche nel caso di importi sotto soglia per affidamento di lavori
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiA seguito fallimento di ditta aggiudicataria di intervento finanziato PNRR abbiamo re-introitato l'anticipazione sui lavori (non eseguiti) tramite indennizzo assicurativo e escussione polizza. Si chiede su quale voce di entrata debbano essere contabilizzati questi incassi e su quale voce di spesa ridestinati i medesimi importi per ricostruire il quadro economico dell'opera. In particolare se utilizzare l'originario capitolo di spesa codificato PNRR o un capitolo di risorse proprie o altro.
In ordine alla natura e alla contabilizzazione della anticipazione dovuta all’appaltatore di lavori pubblici ai sensi dell’ articolo 35, comma 18, del d. lgs. n. 50/2016 (ora articolo 125, comma 1, del nuovo codice dei contratti pubblici d. lgs. n. 36/2023) è stato chiarito che la stessa ha natura di acconto sull’importo del costo dei lavori ed in quanto tale va contabilizzata al titolo 2 del bilancio nella voce di spesa relativa ai lavori appaltati e non come concessione di crediti al titolo 3 (FAQ Arconet n. 37 del 14 febbraio 2020): la correlata garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ha la funzione di garantire la effettiva esecuzione dei lavori secondo i termini contrattualmente stabiliti, per cui nel caso di mancata esecuzione dei lavori l’incameramento della polizza di garanzia rappresenta un mero recupero della somma precedentemente anticipata, e l’importo così reintroitato potrebbe essere registrato al titolo 4 (E.4.05.03.05.000: “”Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese””).
Si osserva però che a seguito della erogazione della anticipazione, in caso di mancata esecuzione dei lavori l’appaltatore diventa debitore del comune per l’importo della anticipazione stessa, e a tale debito si riferisce la garanzia da esso prestata, bancaria o assicurativa mediante polizza: alla luce di tali considerazioni si ritiene preferibile che per la riscossione a seguito di escussione venga utilizzata la specifica voce del piano dei conti finanziario prevista al titolo 5, espressamente dedicata alla riscossione di crediti a seguito di escussione di garanzie (E.5.03.11.02.003: “”Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comuni””).
Per quanto riguarda la utilizzazione della somma così riscossa si ritiene che, al fine di ricostituire la provvista finanziaria necessaria ad assicurare la integrale copertura del quadro economico dell’opera, con la delibera di variazione di bilancio da adottarsi per istituire la voce di entrata più sopra indicata si provveda altresì ad incrementare per pari importo lo stanziamento dell’originario capitolo di spesa codificato PNRR, incremento che risulterà quindi finanziato dalla somma introitata a seguito della escussione; ovviamente, trattandosi di finanziamento da rendicontare, in sede di rendicontazione verrà computata la spesa risultante allo specifico capitolo del titolo 2 al netto della anticipazione a suo tempo erogata (e successivamente recuperata).
25 novembre 2024
Dott. Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente n.QR5329, sintomo n.QR5367
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ANAC – 6 maggio 2025 (Delibera n. 91 del 3 marzo 2025)
ANAC – 15 aprile 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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