La pronuncia del TAR Marche sulla regola dell’anonimato nelle procedure selettive
TAR Marche, Sezione II - Sentenza 14 febbraio 2025, n. 100
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiÈ legittimo il richiamo alle disposizioni del D.P.R n. 487/94 per un concorso pubblico di assistente sociale ex cat. D1, dal momento che, dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento D.P.R. n. 82/2023 che ha innovato la disciplina previgente (487/94), l’Ente non ha proceduto alla revisione del regolamento interno dei concorsi, così come dispone il D.P.R n. 82/2023?
Inoltre, si chiede se sia legittima la richiesta della patente di cat. B per il profilo professionale di assistente sociale.
Il D.P.R. n. 82/2023 ha largamente innovato le disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 che però rimane in vigore come testo di riferimento, pur rivisto in molte parti.
Pertanto, tutti i bandi di concorso devono richiamarsi sempre al D.P.R. n. 487/1994, nel testo aggiornato e integrato dal provvedimento del 2023.
Se l’ente non ha provveduto ad aggiornare il proprio regolamento dei concorsi, fino a tale adeguamento dovranno applicare i principi generali contenuti nel testo aggiornato del D.P.R. n. 487/1994.
Quanto alla richiesta nel bando di concorso per assistente sociale del possesso di patente tipo B, nulla osta a tale previsione, coerente con le mansioni del profilo professionale che può anche richiedere l’utilizzo dell’automobile per recarsi da un utente.
25 novembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7982, sintomo n. QP8075
TAR Marche, Sezione II - Sentenza 14 febbraio 2025, n. 100
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