Autenticazione sottoscrizione dell’accettazione della candidatura e soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della sottoscrizione
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn nostro residente, capace di intendere e di volere ma impossibilitato alla firma, vorrebbe modificare la propria DAT depositata nel 2019. La mamma ci consegna una procura notarile con la quale lei stessa viene delegata alla firma di atti di natura economica-finanziaria; non vi è nessun accenno alle DAT.
Nel caso venisse integrata la procura è possibile accettare la DAT sottoscritta dalla madre per conto del figlio?
Purtroppo, per le caratteristiche richieste, non riescono a effettuare una videoregistrazione.
Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono state introdotte nel nostro ordinamento della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, che oltre al tema specifico disciplina, negli ulteriori articoli, il tema del consenso informato, della terapia del dolore, della pianificazione delle cure e dei minori e incapaci.
La norma che riguarda gli ufficiali di stato civile parte dalle considerazioni enucleate nell’articolo 1 della legge laddove si illustra il concetto di consenso informato.
L’articolo 4, comma 1, prevede che “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.”
Ciò che coinvolge l’ufficiale dello stato civile in prima persona è contenuto nel comma 6 che recita “Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento”.
Quindi le disposizioni anticipate di trattamento (DAT):
La circolare MIACEL n. 1 del 8 febbraio 2018, all’oggetto “Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Prime indicazioni operative” ha fornito alcune interpretazioni della norma per tracciare un procedimento da seguire per gli ufficiali dello stato civile che dovessero adempiere alle prescrizioni della nuova legge.
La DAT non può essere inviata né via PEC né via posta elettronica ordinaria, l’Ufficiale dello Stato civile non può recarsi nel luogo ove si trova il disponente impedito a recarsi nell’ufficio di Stato civile per consegnare le sue DAT, né può ricevere le DAT di un disponente che a tal fine ha conferito procura speciale al proprio fiduciario o a un altro procuratore per la consegna delle stesse in nome e per conto suo.
Questo è confermato anche nella circolare MIACEL n. 1 del 8 febbraio 2018.
Si ritiene che solamente il notaio o il medico, quest’ultimo anche mediante videoregistrazione, possano raccogliere la modifica delle volontà di disposizione del corpo con successiva trasmissione alla banca dati nazionale.
25 Novembre 2024
Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3552, sintomo n.QD3587
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
Istat - 30 maggio 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2025
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