Registrazione webinar "L'acquisto ed il riconoscimento della cittadinanza italiana alla luce delle novità introdotte dalla conversione in Legge del DL 36/2025"
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUna cittadina venezuelana residente, chiede l'elezione di cittadinanza presentando tutti i documenti necessari.
È stata riconosciuta figlia naturale da un cittadino italiano da maggiorenne, con atto pubblico davanti ad un notaio in Venezuela.
L’avvenuto riconoscimento non è stato registrato in Italia.
Si chiede da quando decorra l’elezione di cittadinanza.
La cittadina maggiorenne di cui trattasi non dovrà essere gestita come una cittadina richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis applicando la Circolare del Ministero dell’Interno n. K28.1 del 8 aprile 1991, ma dovrà rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana.
L’articolo 2 comma 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, afferma che “Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.”
Quindi se la figlia straniera riconosciuta è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di maternità o di paternità, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. A differenza, quindi, del riconoscimento di filiazione in caso di minore età, per la maggiorenne non si verifica un automatismo di legge ma, affinché possa diventare cittadina italiana, dovrà manifestare la propria volontà rendendo una dichiarazione entro un anno dal riconoscimento di filiazione.
Tale dichiarazione per l’acquisto della cittadinanza italiana è resa all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza o del comune in cui l’interessato intende stabilire la propria residenza quando la procedura per la verifica della stessa sia stata avviata ma non ancora terminata, oppure all’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero ed è iscritta nei registri di cittadinanza: deve essere fatta annotazione sull’atto di nascita, relativa al riconoscimento, alla dichiarazione ed all’accertamento.
L’elemento quindi che assume particolare rilevanza è quindi la volontà dell’interessato che potrà scegliere e decidere se acquistare o meno la cittadinanza italiana.
Se il riconoscimento di filiazione è reso all’estero mediante un atto notarile, nel quale in base alla legislazione straniera non è previsto l’assenso della maggiorenne, affinché tale atto sia efficace in Italia, la maggiorenne dovrà prestare il suo assenso al riconoscimento: la decorrenza dell’anno entro la quale la maggiorenne dovrà rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza sarà dalla data dell’assenso.
La decorrenza della data dell'assenso è quindi di fondamentale importanza poiché l'interessata ha solo un anno di tempo dall'assenso, entro il quale il cittadino straniero può rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
L’atto di assenso potrebbe essere contenuto nell’atto pubblico del notaio e pertanto occorre fare attenzione alle date.
Ugualmente, se il riconoscimento di filiazione è reso all’estero mediante un provvedimento giurisdizionale, il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve essere calcolato dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero, ovvero dalla data in cui verrà accertata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 64, 65 e 66 della Legge 31 maggio 1995, n. 218.
L’ufficiale dello stato civile o l’autorità diplomatica o consolare che hanno ricevuto la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana del figlio maggiorenne riconosciuto dovranno rilasciare esito di accertamento che dovrà essere trascritto nel registro di cittadinanza ed annotato a margine dell’atto di nascita.
Prima di rendere la dichiarazione di elezione di cittadinanza occorre che l’interessata effettui il versamento di Euro 250,00= quale contributo al Ministero dell’interno (Circolare del Ministero dell’Interno 2 settembre 2009, n. 11501; Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella Legge 1° dicembre 2018, n. 132).
La circolare della Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell’Interno (prot. 43347 del 3 ottobre 2024) si sofferma sulla sentenza della prima Sezione della Corte di Cassazione n. 5518 del 1° marzo 2024, che prende in esame la decorrenza della cittadinanza che viene acquisita a seguito di riconoscimento durante la maggiore età, che, sino ad ora, è stata determinata applicando la disposizione generale dell’articolo 15 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, secondo cui “L’acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto […] dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”.
La Corte invece precisa che “il figlio maggiorenne riconosciuto o dichiarato di cittadino italiano non acquisisce uno status diverso da quello del figlio di cittadino italiano regolarmente sposato e nato in costanza di matrimonio”, con la conseguenza che sia “italiano perché è figlio di cittadino italiano iure sanguinis e a titolo originario”.
Ciò comporta che non dovrà più essere preso come riferimento, per la decorrenza della cittadinanza, la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, che sarà comunque necessaria quale condizione irrinunciabile per l’attribuzione della cittadinanza iure sanguinis in questi casi, ma l’acquisto sarà efficace retroattivamente dalla nascita, riverberandosi anche sugli eventuali discendenti.
25 Novembre 2024
Andrea Dallatomasina
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Analisi delle prime istruzioni operative della circolare del 28 maggio 2025 n. 26185
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