Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se all'assessore spetta l’indennità di carica ridotta 50% o piena al 100%, considerato che lo stesso è lavoratore dipendente ed al contempo è anche titolare di contratto di lavoro autonomo (lavoro prevalente).
Innanzitutto, l’art. 82, c. 1, TUEL prevede che l’indennità di carica sia “dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”.
Posto che l’ente deve chiedere all’amministratore in oggetto il rilascio della dichiarazione del suo status lavorativo/non lavorativo, il Ministero dell’Interno ha ribadito più volte che “l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa.” (si veda ad esempio parere in data 3 settembre 2021).
Inoltre, nello stesso parere, il Ministero ricorda che:
“Tale interpretazione ha trovato conferma in alcune pronunce della Corte dei Conti, la quale ha chiarito che: “Nel caso in cui (…) il dipendente non goda, a priori, della possibilità di opzione, e ciò non per volontà sua o di altri soggetti dell’ordinamento ma per decisione dello stesso legislatore, deve ritenersi che non possa neppure farsi applicazione, nei suoi confronti, della norma che prevede il dimezzamento dell’indennità di carica previsto solo per coloro che abbiano scelto (e non che gli sia stato imposto legislativamente) di non avvalersi della possibilità di essere collocati in aspettativa” (cfr. Corte dei Conti, Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, deliberazione 26/2013/SS.RR./PAR; condivide l'assunto, in linea generale, anche Corte dei Conti, Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR cit.).”
Inoltre, “L’art. 81 TUEL afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato) (…). Ne consegue che, ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione, è indifferente la natura (...) del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l’amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta” (cfr. Corte dei Conti, Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR cit., nonché Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 109/2018/PAR).”
Il Ministero giunge così alla conclusione che “debba trovare applicazione il dimezzamento dell'indennità di carica di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, nel caso in cui l'aspettativa non retribuita sia normativamente consentita e ciò nonostante l'amministratore locale decida di non farne richiesta.”
Nel caso esposto nel quesito, l’amministratore locale:
- è titolare di un rapporto di lavoro subordinato;
- svolge attività di lavoro autonomo.
Se in relazione al rapporto di lavoro subordinato (indipendentemente dal fatto che non sia prevalente rispetto all’attività autonoma), l’amministratore non ha richiesto l’aspettativa, l’indennità dovrà essere erogata al 50%.
Viceversa, se l’amministratore ha richiesto l’aspettativa, l’indennità gli sarà erogata al 100%.
22 novembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7977, sintomo n. QP8070
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
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