Novità introdotte in merito all'utilizzo dell'autovelox mobile

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
26 Novembre 2024

Come posso usare l'autovelox mobile alla luce della più recente normativa?

Risposta

Premesso che il nuovo DDL approvato alcuni giorni fa definitivamente dal Parlamento nulla prevede relativamente alla questione posta nel quesito, è necessario riferirsi, oltre che all’articolo 142, codice della strada, al DM 11 aprile 2024.

Le postazioni fisse o mobili possono essere collocate sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e per le restanti tipologie di strade le medesime postazioni possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell'art. 4 decreto-legge n. 121 del 2002, e quindi inserite in apposito decreto prefettizio, sia in ambito extraurbano che in ambito urbano.

Per quanto riguarda la collocazione delle postazioni mobili sulle strade extraurbane:

  1. La postazione mobile può essere collocata esclusivamente su strade o singoli tratti di strada in cui il limite di velocità imposto dall'ente proprietario ai sensi dell'art. 142 del codice della strada, non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato previsto per le strade extraurbane dal medesimo art. 142, comma 1.
  2. In deroga al punto 1, è consentita la collocazione su strade o singoli tratti di strada con limiti di velocità inferiori, solo quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che ne giustificano l'imposizione, a condizione che i limiti di velocità siano segnalati con i rispettivi segnali di inizio «limite di velocità» (Figura II 50) e «fine limitazione di velocità» (Figura II 71) di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, relativamente ad un tratto stradale di estesa minima pari a:

di tipo A: 2.000 metri;

di tipo B: 1500 metri;

di tipo C e F: 500 metri;

di tipo F-bis: 250 metri.

  1. Deve intercorrere una distanza di almeno 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, ultimo inciso della legge 29 luglio 2010, n. 120.

4.  La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere almeno pari a:

strade di tipo A: 4.000 metri;

strade di tipo B: 3.000 metri;

strade di tipo C, F e F-bis: 1.000 metri.

Per quanto riguarda invece la collocazione delle postazioni mobili sulle strade urbane:

  1. Strade di tipo D (strade urbane di scorrimento): la postazione mobile può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l'installazione in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato, indicato attraverso la specifica segnaletica verticale, solo quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero condizioni di significativa incidentalità stradale che giustificano l'imposizione di limiti di velocità inferiori, ed esclusivamente quando tale limite di velocità sia esteso ad un tratto di almeno 400 metri.
  2. Strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e urbane locali): è possibile collocare la postazione mobile solo se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 km/h.

25/11/2024                                                                  

Dott. Marco Massavelli

 

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