Secondo la tabella allegata al D.P.C.M. 26 giugno 2015, un dipendente ministeriale inquadrato nell’area III con profilo F1 corrispondeva nell’ente locale a un inquadramento nella cat. D1.
Sulla base del nuovo sistema di classificazione, la cat. D1 corrisponde all'inquadramento nell’Area Funzionari.
Peraltro, l’art. 2, c. 1, D.P.C.M. 30 novembre 2023 dispone:
“1. Le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree e le categorie previste per le amministrazioni di provenienza e di destinazione, mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, delle competenze professionali, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle declaratorie delle medesime aree e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite.”
Come si vede, la corrispondenza tra livelli di inquadramento non si deve limitare a un semplice raccordo attraverso la vecchia tabella, ma deve tenere anche conto dell’effettivo profilo professionale che il dipendente transitato in mobilità copre nell’ente di destinazione, sempre rispettando il titolo di studio acquisito.
Posto quindi che l’inquadramento giuridico non può che essere quello dell’Area Funzionari, il profilo professionale del dipendente sarà attribuito anche coerentemente con il bando di mobilità pubblicato e comunque tenendo conto delle mansioni che sarà chiamato a svolgere.
Quanto al trattamento economico, si rileva:
1) il differenziale stipendiale acquisito è confermato anche nel nuovo inquadramento, come indicato dall’art. 2, c. 1 sopra evidenziato;
2) l’indennità di amministrazione va necessariamente inclusa, come assegno personale riassorbibile, nel trattamento economico.
A proposito, si veda la sent. Corte di Cassazione n. 5736/2024 che ha chiarito quanto segue:
"la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall’art. 30 del D.Lgs. n.165 del 2001, che riconduce il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.), stabilendo la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza. Tale regola (…) comporta che i suddetti assegni ad personam siano destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria.”
Inoltre, nello specifico, la Corte si esprime nel senso che:
“il trasferimento non possa mai determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento economico, e condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa che va effettuata all’atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogate con continuità, ancorché legate all’anzianità di servizio. In tema di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, si è inoltre chiarito che l’assegno personale riassorbibile va quantificato tenendo conto del trattamento economico complessivo, purché fisso e continuativo, e non già delle singole voci che compongono la retribuzione, sicché l’indennità di amministrazione, avente carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, va inclusa nel trattamento retributivo dell’ente di destinazione, ai fini del calcolo del predetto assegno.”
21 novembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7972, sintomo n. QP8065