Accesso a documenti amministrativi concernenti le elezioni richiesto alla Sottocommissione Elettorale Circondariale

Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga

Quesiti
di Cazzaniga Antonio
20 Novembre 2024

In quanto sede di Sottocommissione elettorale circondariale un comune limitrofo appartenente a questo mandamento ci ha trasmesso una richiesta indirizzata al Responsabile dei Servizi demografici ed elettorali (e non alla C.e.m.) di rilascio di copia dei documenti depositati in occasione delle elezioni amministrative avvenute in data 8 e 9 giugno u.s. (presentazione candidature, relative sottoscrizioni etc.) e relativi a tutte le liste partecipanti alla competizione. Si chiede se sia possibile accogliere la richiesta.

Risposta

Atteso di non essere a conoscenza di pareri ministeriali al riguardo, si ritiene di poter formulare quanto segue.

Supponendo che il comune limitrofo abbia inoltrato alla Sottocommissione elettorale circondariale un'istanza presentata da un privato, in primis si rileva che il Responsabile dei Servizi demografici ed elettorali del comune limitrofo avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l’istanza per incompetenza, in quanto, come è noto, la documentazione richiesta è agli atti della Commissione (o sotto) elettorale circondariale. Appare scontato che sull'argomento la decisione finale spetta alla C.E.C., nella persona del suo Presidente che, si ritiene, potrebbe anche valutare la possibilità di richiedere ulteriori ed eventuali chiarimenti a colui che ha prodotto l'istanza.

Si ricorda che, come espressamente previsto dall’articolo 129, comma 2, della legge 104 del 2010, al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni provvedimento relativo al procedimento elettorale, anche preparatorio, è impugnabile soltanto a conclusione del procedimento elettorale e unitamente all’atto di proclamazione degli eletti. Quindi, il procedimento de quo appare non più impugnabile, essendo scaduti i termini per eventuali ricorsi giurisdizionali al procedimento elettorale di presentazione delle candidature.

È opportuno precisare che l'accesso civico è esercitabile (da chiunque) senza che ci sia necessità di motivare la domanda e ne possono essere oggetto non solo i documenti, ma anche le informazioni e i dati in possesso della PA; invece, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è esercitabile da chiunque abbia un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Può esercitarlo, quindi, colui nei cui confronti il provvedimento o l'atto amministrativo produce effetti, anche indiretti ed eventuali, che però siano in qualche modo importanti da un punto di vista giuridico.

Detto ciò, tenendo conto anche di quanto specificato nel quesito, si è del parere che la normativa da applicare sia la legge n. 241/1990 (art. 22).

Art. 22

(Definizioni e principi in materia di accesso).

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza))

 

Infatti, in merito alla questione prospettata, si ritiene che la valutazione del rilascio della documentazione debba essere effettuata dalla commissione elettorale circondariale che detiene gli atti e, comunque, qualora nei documenti di cui si richiede copia da parte del consigliere vi siano situazioni che godono di una certa copertura costituzionale come la riservatezza di terzi, l'ente dovrà procedere con il sistema della "mascheratura" dei dati.

Quali dati eventualmente sono da “mascherare”? A parere dello scrivente le sottoscrizioni, atteso quanto dichiarato dai medesimi nel modulo di presentazione delle candidature

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell’esercizio dell’elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

 

Per quel che riguarda i controinteressati, in questa fase (operando la mascheratura dei dati), dovrebbero figurare controinteressati solo i delegati delle eventuali altre liste.

19 Novembre 2024

Dott. Antonio Cazzaniga

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3541, sintomo n.QD3576

 

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