Rimborso spese di viaggio per segretario in reggenza

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
19 Novembre 2024

L'art. 62, co 4 CCNL dispone che ai Segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili. Alla luce del nuovo contratto, e in merito alla misura di tale rimborso a un Segretario in reggenza, si chiede se vi sono linee interpretative che forniscano dettagli in merito alle condizioni di riconoscimento del rimborso e al calcolo.

Risposta

L’art. 62, c. 4, CCNL 16.7.2024 dispone:

4. Ai segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza, spetta altresì, a carico degli enti utilizzatori e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili secondo la disciplina di cui all’art. 63 (Retribuzione aggiuntiva in caso di convenzioni di segreteria) comma 2, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l’ente presso il quale svolgono la reggenza o supplenza."

Ai sensi dell’art. 63, c. 2, CCL 16.7.2024

2. Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili."

La sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti ha precisato sul tema (del. n. 211/2015):

Osserva il Collegio che, ancorché lo strumento convenzionale è principalmente volto al miglioramento dell’organizzazione delle funzioni e dei servizi istituzionali, nell’osservanza dei principi di efficienza e di efficacia della pubblica amministrazione, questo non può sottrarsi alle regole che impongono agli enti locali il rigoroso rispetto dei principi di economicità e sana gestione finanziaria; pertanto, il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio convenzionalmente concordate, deve soggiacere ad alcune limitazioni

In via del tutto esemplificativa, il Collegio rammenta la copiosa giurisprudenza del controllo in relazione all’utilizzo del mezzo proprio, con particolare riferimento alle connesse finalità di contenimento della spesa e degli oneri che vengono sostenuti in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (cfr. Sezione regionale per la Puglia, deliberazione n. 31/PAR/2012, Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 118/PAR/2013).”

Innanzitutto, la previsione di un rimborso delle spese di viaggio per spostarsi dalla sede titolare alla sede della reggenza:

- è consentita nei limiti delle disponibilità di bilancio;

- è limitata ai casi in cui la presenza del segretario nella sede di reggenza risulta indispensabile, dovendo assicurare la presenza in sede.

A proposito della quantificazione del rimborso, nella prospettiva di contenimento complessivo della spesa, l’ente può autorizzare il segretario a utilizzare il mezzo proprio, ma dovrà limitare l’importo del rimborso al minore fra:

1) la spesa che il segretario dovrebbe sostenere se si spostasse da una sede all’altra con i mezzi pubblici;

2) al costo a chilometro dello spostamento secondo le tabelle ACI più un quinto del costo del carburante.

Si richiama a proposito la deliberazione della Corte dei conti, SS.RR. n. 8/2011 nella quale si afferma:

La Sezione remittente, viceversa, ha manifestato un’interpretazione diversa, ritenendo che la sopravvivenza dell’art. 9 della legge n. 417 del 1978 ammetterebbe l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio da parte del dipendente, ai soli fini della copertura assicurativa e senza alcun diritto al rimborso delle spese per carburante e per pedaggi autostradali.

Inoltre, la Corte precisa quanto segue:

Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.

Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di interventi.

 

18 novembre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7951, sintomo n. QP8044

 

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