Accertamento della convivenza stabile ai fini della costituzione di una convivenza di fatto

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
19 Novembre 2024

Ai fini della costituzione di una "convivenza di fatto" si chiede come valutare il requisito della "convivenza stabile della coppia”. In base a quali parametri si deve valutare la stabilità?

Risposta

L’articolo 1 comma 36 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, prevede che "Si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile".

Il successivo comma 37 dispone “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223”.

Alla luce di tale disposizione normativa, i requisiti richiesti per la costituzione della convivenza di fatto sono la maggiore età (non sono previste deroghe), la convivenza (coabitazione “qualificata”) elemento oggettivo, che deve essere oggetto di accertamento anagrafico, i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (elemento soggettivo), la cui sussistenza è rimessa alla dichiarazione congiunta degli interessati e l’assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Pertanto i due conviventi di fatto non possono essere parenti o affini o legati fra loro da vincoli adottivi, non possono essere sposati o uniti da unione civile, né fra loro né con terze persone.

Poiché, stando a quanto emerge dal quesito queste due persone già coabitano, esse dovranno rendere la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto; la dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei due componenti la coppia, stante il richiamo esplicito all’articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che si riferisce a sua volta all’articolo 6 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, fatto dall’articolo 1 comma 37 della Legge 20 maggio 2016, n. 76.

Quindi devono già costituire una famiglia anagrafica oppure stanno per formarla.

L’ufficiale d’anagrafe, con opportuni accertamenti, dovrà accertare la “residenza e coabitazione”, indispensabili per la costituzione della convivenza di fatto e dovrà essere resa dagli interessati la dichiarazione della sussistenza del legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

18 Novembre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3539, sintomo n.QD3574

 

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